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Art. 50 Notificazione dell’atto di accusa 42
1 Una copia dell’atto d’accusa è notificata ad ogni giudice, unitamente alla convocazione per il dibattimento. 2 Se vi è un motivo d’astensione o di ricusazione il giudice ne avverte senza indugio il presidente. 42Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
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Art. 51 Procedura probatoria abbreviata
Se la procedura probatoria è abbreviata (art. 137 PPM), l’accusato dev’essere nondimeno accuratamente interrogato sulla sua situazione personale.
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Art. 52 Partecipazione al dibattimento
1 I periti possono assistere al dibattimento. 2 I testimoni possono assistere al dibattimento dopo essere stati esaminati.
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Art. 53 Durata di una pena privativa della libertà e della prestazione di lavoro 43
1 La durata di una pena privativa della libertà è espressa: - a.
- in giorni, per tutte le pene inferiori a un mese o con frazioni di mesi;
- b.
- in mesi, per tutte le pene di un mese o di più mesi interi, ma inferiori a un anno o con frazioni di anno;
- c.
- in anni, per tutte le pene di un anno o di più anni interi.
2 La durata della prestazione di lavoro di pubblico interesse deve essere espressa in giorni.44 43Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298). 44Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).
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Art. 54 Calcolo della durata delle pene privative della libertà
La durata di una pena privativa della libertà è calcolata: - a.
- in giorni, contati in ragione di 24 ore consecutive il giorno;
- b.
- in mesi e in anni, contati secondo il calendario.
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Art. 55 Computo della carcerazione preventiva o di sicurezza
Se nella pena è computata la carcerazione preventiva o di sicurezza, la sentenza deve indicarne la durata in giorni.
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Art. 56 Confisca, pretese di risarcimento
1 In caso di confisca di oggetti (art. 41 segg. CPM), la sentenza indica se essi devono essere resi inservibili o distrutti ovvero se la Confederazione può disporne liberamente. 2 Se doni o altri profitti da devolvere alla Confederazione non esistono più, la sentenza stabilisce la somma dovuta da chi li ha ricevuti.
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Art. 57 Trasmissione dell’inserto
Quando un inserto dev’essere trasmesso dopo la chiusura del procedimento penale militare a un ufficio o a un comando militare o a un’autorità amministrativa (p. es. per punizione disciplinare o per esame dell’idoneità al servizio), la pertinente decisione dev’essere indicata nella sentenza, immediatamente dopo il dispositivo.
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Art. 58 Informazioni classificate 45
1 Se gli atti contengono informazioni classificate come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE», l’intero inserto e la sentenza devono essere classificati come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE». Eccezionalmente, i documenti classificati possono essere tolti dal fascicolo principale e raccolti in un fascicolo speciale. Gli atti del fascicolo principale non devono contenere alcuna indicazione relativa al contenuto degli atti classificati del fascicolo speciale.46 2 La competenza di decidere circa l’abrogazione della classificazione spetta, d’intesa con il depositario del segreto: - a.
- durante l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria: al giudice istruttore;
- b.47
- dopo la conclusione dell’istruzione preparatoria e fino alla conclusione definitiva della procedura mediante desistenza dal procedimento penale o decreto d’accusa oppure fino alla messa in stato d’accusa: all’uditore;
- c.48
- dopo la messa in stato d’accusa e fino alla chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: al presidente competente;
- d.49
- dopo la conclusione dell’assunzione preliminare delle prove oppure dopo la chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: all’uditore in capo.
45Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298). 46Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259). 47 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503). 48 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503). 49 Introdotta dall’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
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Art. 59 Menzione della forza di cosa giudicata e ordine d’esecuzione
Il presidente certifica nell’inserto e nell’esemplare della sentenza la forza di cosa giudicata e l’ordine d’esecuzione.
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Art. 60 Comunicazione del dispositivo della sentenza 50
1 Indipendentemente da un’eventuale procedura di cassazione, la comunicazione del dispositivo della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale competente. 2 Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi: - a.
- subito dopo la notificazione, all’autorità competente del Cantone d’esecuzione della sentenza, se la persona condannata è immediatamente incarcerata;
- b.
- immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata:
- 1.
- all’Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero),
- 2.
- al Cantone d’esecuzione in vista della riscossione delle multe e delle spese.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
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Art. 60a Notificazione di esemplari della sentenza 51
1 La notificazione di esemplari della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale. 2 Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti: - a.
- al difensore (due esemplari, di cui uno per la persona giudicata; eventualmente un esemplare supplementare per il rappresentante legale della persona giudicata);
- b.
- all’uditore;
- c.
- alla persona lesa, sempre che sia stata presentata una pretesa civile, e alla vittima che ha domandato la notificazione della sentenza;
- d.
- all’Ufficio dell’uditore in capo;
- e.
- al Cantone d’esecuzione, nei casi in cui debbano essere eseguite pene detentive;
- f.
- all’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)52, nei casi previsti all’articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM;
- g.
- al comandante che ha emanato l’ordine per l’istruzione preparatoria o al servizio che ha presentato la proposta d’apertura di un procedimento penale, per conoscenza e trasmissione al comandante dell’attuale unità di incorporazione della persona condannata;
- h.53
- al Comando Istruzione e alla Base logistica dell’esercito in caso di reati in materia di circolazione stradale;
- i.
- alla Base logistica dell’esercito, Sezione della contabilità della truppa, in caso di reati in materia di contabilità;
- k.
- al Servizio della posta da campo, in caso di reati in materia di posta da campo;
- l.54
- all’assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall’assicurazione militare;
- m.
- al capo della giustizia militare delle Forze aeree, in caso di infortuni o incidenti nel servizio di volo o nel servizio di lancio con il paracadute;
- n.
- al Ministero pubblico della Confederazione, in caso di spionaggio o di perturbazione della sicurezza militare.
3 Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell’esercito e al Comando Istruzione; se sufficiente, in vece della notificazione della sentenza può essere steso un rapporto.55 4 Per la notificazione di sentenze che contengono fatti che debbono essere tenuti segreti vanno osservati l’articolo 154 capoverso 2 PPM e l’articolo 58 della presente ordinanza. 51Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). 52 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 53 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503). 54 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. all’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 55 Nuovo testo giusta l’all. 6 dell’O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).
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Art. 61 Restituzione di oggetti, di beni e di atti giudiziari 56
1 Dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata, gli oggetti e i beni sequestrati, posti sotto custodia o confiscati sono trasmessi all’organo competente conformemente alla decisione giudiziaria e a quanto eventualmente convenuto con l’Ufficio dell’uditore in capo. 2 Gli originali degli atti giudiziari prodotti sono riconsegnati dalla cancelleria del tribunale all’autorità che li ha rilasciati. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).
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Art. 62 Comunicazione di sentenze all’estero
Le sentenze da notificare all’estero sono trasmesse al destinatario per il tramite dell’Ufficio dell’uditore in capo.
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