1 Se le condizioni per l’estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:
- a.
- possono servire come mezzi di prova, o
- b.
- provengono dal reato.
2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un’autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3 Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono:
- a.
- oggetti con i quali è stato commesso il reato;
- b.
- il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l’indebito profitto;
- c.
- i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore del reato e il valore di rimpiazzo.
4 Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se:
- a.
- il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
- b.
- un’autorità fa valere diritti su di essi; o
- c.
- una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero.
5 Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
6 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se:
- a.
- lo Stato richiedente vi acconsente;
- b.
- nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso, o
- c.
- la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.
7 La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall’estradizione effettiva della persona perseguita.
8 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004101 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.102
100Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
101 RS 312.4
102 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 20043503; FF 2002389).