1 Ogni Cantone designa un ufficio competente per la tutela dei beni culturali.
2 I Cantoni designano i beni culturali situati sul loro territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d’emergenza. Per i beni culturali che non sono di proprietà della Confederazione o del Cantone, la designazione come pure la preparazione e l’esecuzione delle misure di protezione sono comunicate ai proprietari.
3 I Cantoni allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei loro beni culturali particolarmente degni di protezione.
4 Pianificano misure d’emergenza per la protezione dei beni culturali contro i rischi d’incendio, crollo di edifici, acqua, terremoto, scoscendimenti e altri rischi specifici.
5 Istruiscono gli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile.
6 Possono mettere a disposizione rifugi per beni culturali.
7 Possono istruire il personale di istituzioni culturali nel settore della protezione dei beni culturali.