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Art. 1 Oggetto 67
La presente ordinanza disciplina: - a.8
- gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;
- b.
- gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell’esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci;
- c.9
- le tasse annue di privativa negli ambiti elencati alla lettera a;
- d.10
- gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 7 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). 10 Introdotta dal n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).
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Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti 11
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200412 sugli emolumenti.
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Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti 13
L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).
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Art. 3 Esenzione dagli emolumenti e dalle tasse 14
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione sono esentate dagli emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore. 2 Le autorità cantonali e comunali non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore. Gli emolumenti sono invece dovuti quando le stesse chiedono una concessione o un’autorizzazione federale oppure rendono necessaria una prestazione in qualità di titolari di una tale concessione o autorizzazione. 3 ...15 4 ...16 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 15 Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 16 Abrogato dal n. I dell’O del 16 set. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 20114509).
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Art. 4 Tipi di emolumenti e di tasse 17
Nella presente ordinanza s’intendono per: - a.18
- Emolumenti per concessioni o autorizzazioni:
l’emolumento per l’esame delle domande di rilascio, rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un’autorizzazione, come pure di proroga dei termini fissati in una concessione o in un’autorizzazione. - b.
- Emolumenti di vigilanza:
- 1.
- l’emolumento per approvazione di piani: l’emolumento per l’esame e l’approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l’omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;
- 2.
- l’emolumento per autorizzazione d’esercizio: l’emolumento per la prova e il collaudo nonché il rilascio e la modifica dell’autorizzazione d’esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;
- 3.19
- ...
- 4.20
- l’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli periodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di filobus.
- c.21
- Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini conoscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti.
- d.22
- ...
- e.23
- Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 19 Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 22 Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Abrogata dal n. I dell’O del 15 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197). 23 Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 20114509).
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Art. 524
24 Abrogato dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).
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Art. 6 Calcolo degli emolumenti e delle tasse 25
1 Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se sono stabiliti importi limite al posto di un importo forfettario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, senza superare se del caso gli importi limite stabiliti.26 2 La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità della concessione o dell’autorizzazione in base alle aliquote annue fissate. Se la durata di validità non supera i sei mesi si applica la metà dell’aliquota annua, se è superiore ai sei mesi si applica l’aliquota intera.27 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131643). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 20114509).
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Art. 7 Emolumenti in funzione del tempo impiegato 28
1L’emolumento in funzione del tempo impiegato è compreso tra 100 e 200 franchi per ogni ora di lavoro.29 2 La tariffa oraria è stabilita entro i limiti di cui al capoverso 1, a seconda delle conoscenze specialistiche richieste e della funzione del personale che esegue il lavoro, dell’interesse pubblico nonché dell’interesse o del tornaconto della persona tenuta a pagare l’emolumento.30 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131643). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).
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Art. 8 Supplemento di emolumento
Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell’assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.
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Art. 9 Riduzione o condono di emolumenti e tasse 31
1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’onere di lavoro è esiguo.32 2 La Confederazione può condonare gli emolumenti e le tasse integralmente o parzialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale.33 3 Di regola, non sono riscossi emolumenti per l’approvazione di atti normativi cantonali, per la concessione di contributi finanziari come pure per la trattazione di questioni riguardanti il personale della Confederazione. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 20114509). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).
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Art. 10 Preventivo
1 Su richiesta, l’assoggettato è informato sugli emolumenti, sulle tasse e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto.34 2 Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emolumenti, le tasse e le spese presumibili.35 3 Queste informazioni sono fornite gratuitamente. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).
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Art. 11 Riscossione degli emolumenti e delle tasse 36
1 La prestazione non è fornita se l’anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate. 2 Gli emolumenti e le tasse posso essere riscossi in anticipo o contro rimborso. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).
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Art. 12 Rimborso degli emolumenti e delle tasse 37
1 Gli anticipi versati sugli emolumenti e sulle tasse sono rimborsati: - a.
- per l’importo che supera le spese dell’UFT38, quando l’assoggettato ritira la sua domanda prima della decisione; la tassa di privativa è, in tal caso, rimborsata integralmente;
- b.
- per l’ammontare che supera l’emolumento e la tassa fissati;
- c.
- per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confederazione assume la costruzione e l’esercizio.
2 In caso di rinuncia alla concessione o all’autorizzazione almeno un anno prima della sua scadenza, la tassa di privativa è, su domanda, rimborsata proporzionalmente. 3 Gli emolumenti o le tasse non sono rimborsati se la concessione o l’autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un’infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 38 Nuova espr. giusta giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 20114509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 13 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse 39
1 Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione. 2 Questa stabilisce le modalità di pagamento. 39 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).
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Art. 1440
40 Abrogato dal n. II 66 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
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Art. 15 Scadenza
1 La tassa scade:41 - a.
- 30 giorni dopo la notifica della decisione;
- b.
- se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).
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Art. 16 Prescrizione 42
1 Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).
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