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Art. 20 Oggetto dell’inchiesta
1 Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l’obbligo di notifica al servizio notifiche. 2 Esamina gli eventi imprevisti all’estero soltanto se: - a.
- l’inchiesta relativa a un evento imprevisto avvenuto in uno Stato estero concernente un aeromobile svizzero o un aeromobile costruito in Svizzera è affidata alle autorità svizzere;
- b.
- l’evento imprevisto è avvenuto al di fuori del territorio di uno Stato; oppure
- c.
- nessuna autorità d’inchiesta estera si occupa dell’inchiesta.
3 Esamina eventi imprevisti concernenti aeromobili utilizzati a scopi doganali o di polizia soltanto se vi è motivo di presumere che l’inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti. 4 Può esaminare altri eventi imprevisti se vi è motivo di presumere che l’inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.
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Art. 21 Apertura dell’inchiesta
1 L’ufficio d’inchiesta apre l’inchiesta. 2 Designa la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta. Può assegnarle altri collaboratori o ricorrere a periti esterni.
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Art. 22 Ricusazione
1 Le persone di cui è prevista la partecipazione all’inchiesta devono ricusarsi se: - a.
- hanno un interesse personale nella causa;
- b.
- sono impiegate presso un’impresa coinvolta, membri dei suoi organi direttivi o incaricate della revisione dei suoi conti;
- c.
- sono parenti o affini in linea retta o collaterale oppure legate per matrimonio, promessa nuziale o adozione con:
- 1.
- il proprietario, il detentore, l’esercente di un mezzo o di un’infrastruttura di trasporto coinvolti in un evento imprevisto o da esso interessati,
- 2.
- un dirigente o un membro degli organi direttivi di un’impresa coinvolta,
- 3.
- una persona coinvolta nell’evento imprevisto o da esso interessata,
- 4.
- un’altra persona interessata dall’esito della procedura;
- d.
- hanno per altri motivi una prevenzione nella causa.
2 Chi detiene una partecipazione all’impresa coinvolta, deve comunicarlo alla direzione dell’ufficio d’inchiesta. 3 Se la ricusazione è contestata, decide il SISI.
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Art. 23 Coordinamento con le autorità di perseguimento penale e le autorità amministrative
1 L’inchiesta è svolta indipendentemente da un procedimento penale o amministrativo. 2 Le autorità di perseguimento penale, le autorità amministrative e il SISI coordinano le loro attività. 3 Mettono a reciproca disposizione e a titolo gratuito la documentazione d’inchiesta nonché le valutazioni e le registrazioni.
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Art. 24 Utilizzo di informazioni nell’ambito di procedimenti penali
Le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.
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Art. 25 Aviazione civile: coordinamento con le autorità militari
Se in un evento imprevisto sono coinvolti aeromobili militari svizzeri, la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta e le autorità militari competenti coordinano le loro attività.
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Art. 26 Registrazione di dati personali
Le autorità di perseguimento penale, i responsabili delle imprese coinvolte ed eventualmente il capo dell’aerodromo registrano i nomi e gli indirizzi delle persone in grado di fornire informazioni utili.
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Art. 27 Misure di messa in sicurezza e obbligo di sorveglianza
1 L’ufficio d’inchiesta ordina le misure di messa in sicurezza necessarie, in particolare la sorveglianza del luogo dell’incidente, e decide in merito alla revoca delle misure di restrizione sul luogo dell’incidente. Sono fatte salve le misure prese dalle autorità di perseguimento penale. 2 Le autorità di perseguimento penale nonché le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso provvedono affinché sul luogo dell’incidente non sia apportata nessuna modifica, tranne quelle indispensabili per le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso. 3 I corpi possono essere rimossi solo con il consenso dell’ufficio d’inchiesta e delle autorità di perseguimento penale. Nei casi di tentativo di suicidio manifesto, nei quali sono coinvolte esclusivamente imprese di trasporti pubblici, non è necessario il consenso dell’ufficio d’inchiesta. 4 Le modifiche sul luogo dell’incidente devono essere documentate. 5 Le immagini, le registrazioni sonore, lo stato dei dispositivi di sicurezza e altri dati che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell’evento imprevisto devono essere immediatamente messi al sicuro.
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Art. 28 Accesso al luogo dell’incidente
1 Finché non entra in funzione l’ufficio d’inchiesta, l’autorità di perseguimento penale decide chi ha accesso al luogo dell’incidente. In seguito decide l’ufficio d’inchiesta d’intesa con l’autorità penale. 2 Le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso e le autorità di perseguimento penale hanno libero accesso al luogo dell’incidente. 3 L’accesso è concesso ai rappresentanti delle autorità federali competenti, alle persone accreditate di uno Stato estero nonché ad altre persone in grado di rendere attendibile un interesse giuridico all’esito dell’inchiesta, purché ciò non intralci l’andamento della stessa.
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Art. 29 Operazioni d’inchiesta
1 L’ufficio d’inchiesta procede a tutte le operazioni d’inchiesta necessarie. Può rinunciare a operazioni d’inchiesta che comportano costi eccessivi rispetto ai risultati attesi. 2 Può incaricare periti esterni della trattazione di questioni tecniche particolari. 3 Può esigere dalle imprese coinvolte o dagli organi della sicurezza aerea registrazioni elettroniche in una forma leggibile senza particolari difficoltà tecniche. 4 Gli originali delle registrazioni devono essere conservati. Possono essere cancellati soltanto previa autorizzazione dell’ufficio d’inchiesta e dell’autorità penale competente.
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Art. 30 Trasporti pubblici: obblighi di assistenza delle imprese ferroviarie
1 Le imprese ferroviarie coinvolte sono tenute, per quanto necessario e possibile, a organizzare il trasporto di membri dell’ufficio d’inchiesta come pure di altre persone partecipanti all’inchiesta dalla più vicina stazione raggiungibile fino al luogo dell’incidente. 2 Sono tenute a mettere a disposizione dell’ufficio d’inchiesta a titolo gratuito il personale immediatamente necessario per le operazioni d’inchiesta sul luogo dell’incidente nonché i mezzi tecnici ausiliari. 3 Per inchieste successive e per corse di prova sono tenute a mettere a disposizione a titolo gratuito l’infrastruttura, il personale, i mezzi tecnici ausiliari e la documentazione necessaria.
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Art. 31 Citazione
1 L’ufficio d’inchiesta può citare persone in grado di fornire informazioni utili. La forma e il contenuto della citazione si basano sull’articolo 201 del Codice di procedura penale (CPP)18. 2 La citazione è notificata almeno tre giorni prima del termine stabilito. Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare. 3 In casi urgenti o con il consenso della persona da citare si può derogare ai requisiti relativi alla forma e ai termini.
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Art. 32 Perquisizioni
1 L’ufficio d’inchiesta può perquisire oggetti, carte e registrazioni, case, appartamenti e altri spazi non accessibili al pubblico. 2 Può compiere una perquisizione soltanto con il consenso dell’avente diritto; fanno eccezione le carte e le registrazioni. 3 Il consenso dell’avente diritto non è necessario se vi è motivo di presumere che informazioni importanti atte a chiarire l’evento imprevisto siano celate all’ufficio d’inchiesta. 4 Alle perquisizioni si applicano gli articoli 245–247 nonché 248 capoversi 1, 2 e 4 CPP19. 5 Il Tribunale amministrativo federale decide entro un mese in merito a una domanda di dissigillamento dell’ufficio d’inchiesta. La decisione è definitiva.
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Art. 33 Sequestri
1 L’ufficio d’inchiesta può sequestrare oggetti relativi a un incidente, loro parti e altri oggetti utili all’inchiesta. 2 All’esecuzione dei sequestri si applicano gli articoli 264 capoversi 1 e 3, 265 capoversi 1, 2 e 4, 266 capoversi 1 e 2 nonché 267 capoversi 5 e 6 CPP20.
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Art. 34 Esami medici
1 L’ufficio d’inchiesta può far eseguire un esame medico dello stato fisico o mentale di persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto. 2 Interventi nell’integrità fisica possono essere ordinati soltanto se non arrecano dolori particolari e non compromettono la salute. 3 All’esecuzione degli esami medici si applica l’articolo 252 CPP21.
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Art. 35 Autopsie
1 L’ufficio d’inchiesta ordina un’autopsia presso un istituto di medicina legale se le persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto sono decedute durante l’incidente o sono decedute in un secondo tempo a causa dell’incidente. 2 Può ordinare l’autopsia di altre persone decedute a causa dell’incidente. 3 Prima di dare il nulla osta alle esequie, informa l’autorità penale competente.
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Art. 36 Richiesta di perizie
1 L’ufficio d’inchiesta può chiedere perizie. 2 Si applicano gli articoli 182, 183 capoverso 1, 184 ad eccezione dei capoversi 2 lettera f e 7, 185 ad eccezione dell’accompagnamento coattivo di cui al capoverso 4, 187, 189 e 190 CPP22.
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Art. 37 Navigazione marittima: provvedimenti coercitivi
I provvedimenti coercitivi previsti dalla presente ordinanza (art. 31–36) si applicano alla navigazione marittima soltanto se esiste una corrispondente base legale nella legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
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Art. 38 Consegna degli oggetti relativi a un incidente
L’ufficio d’inchiesta decide in merito alla consegna di oggetti relativi a un incidente o di loro parti. Sono fatte salve le misure prese dalle autorità di perseguimento penale.
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Art. 39 Operazioni d’inchiesta proposte da persone e servizi interessati
1 Le persone e i servizi interessati possono proporre all’ufficio d’inchiesta di svolgere determinate operazioni d’inchiesta. 2 Non vi è un diritto all’esecuzione di determinate operazioni d’inchiesta.
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Art. 40 Facoltà di non deporre
L’ufficio d’inchiesta informa le persone in grado di fornire informazioni utili circa la loro facoltà di non deporre.
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Art. 41 Verbale
1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’audizione firmano il verbale. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale. 2 L’audizione può essere registrata su un supporto sonoro invece che riassunta in un verbale. La registrazione sonora dell’audizione viene trascritta, per quanto necessario ai fini dell’inchiesta. 3 Il luogo, la data, l’inizio e la fine dell’audizione sono riportati nel verbale o nella registrazione sonora.
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Art. 42 Promemoria
1 L’esame degli oggetti relativi all’incidente, i sopralluoghi, le misure volte a ricostruire la dinamica dell’evento imprevisto, i colloqui informativi e altre operazioni d’inchiesta sono annotati in promemoria. 2 I promemoria sono datati e firmati dalla persona responsabile della conduzione dell’inchiesta o dalla persona incaricata.
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Art. 43 Rapporto preliminare
1 Non appena conosce gli elementi essenziali della dinamica di un evento imprevisto, l’ufficio d’inchiesta stila un rapporto preliminare. Questo contiene almeno i dati riguardanti le persone e i mezzi di trasporto coinvolti, la dinamica dell’evento imprevisto e la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta. 2 Il rapporto preliminare è inviato per informazione al personale coinvolto, ai detentori, proprietari ed esercenti dei mezzi di trasporto coinvolti nonché al dipartimento, all’ufficio federale e all’autorità penale competenti. Per la menzione di nomi si applica l’articolo 54. 3 L’informazione alle autorità e organizzazioni estere competenti si basa sul diritto internazionale.
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Art. 44 Rapporto intermedio
L’ufficio d’inchiesta comunica immediatamente al dipartimento e all’ufficio federale competenti, in un rapporto intermedio con relative raccomandazioni, i risultati essenziali dell’inchiesta che sono importanti ai fini della prevenzione di eventi imprevisti e che potrebbero richiedere provvedimenti immediati.
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Art. 45 Inchiesta sommaria e rapporto sommario: in generale
1 L’ufficio d’inchiesta può chiudere un’inchiesta, se dalle prime operazioni d’inchiesta risulta che il suo proseguimento non apporterebbe elementi utili. 2 Nell’ambito dell’inchiesta sommaria può limitarsi a interrogare le persone coinvolte e altre persone interessate. 3 Stila un rapporto sommario. Questo informa sulle persone e i mezzi di trasporto coinvolti nonché sulla dinamica dell’evento imprevisto. 4 Pubblica il rapporto sommario in Internet.
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Art. 46 Inchiesta sommaria e rapporto sommario: aviazione civile
1 Gli eventi imprevisti relativi ad aeromobili con massa massima ammissibile al decollo inferiore a 2250 kg sono oggetto soltanto di un’inchiesta sommaria. 2 Sono oggetto tuttavia di un’inchiesta completa se: - a.
- una persona è rimasta ferita mortalmente o gravemente;
- b.
- vi è motivo di supporre che l’evento imprevisto si sia verificato a causa di una carente navigabilità, sempre che questa non sia da imputare esclusivamente al carrello d’atterraggio;
- c.
- si tratta di voli commerciali o voli d’istruzione e l’aeromobile è stato notevolmente danneggiato;
- d.
- l’ufficio d’inchiesta ritiene particolarmente utile svolgere un’inchiesta completa sull’evento imprevisto;
- e.
- nel caso di eventi imprevisti relativi ad aeromobili esteri, l’autorità d’inchiesta estera chiede un’inchiesta completa.
3 Gli eventi imprevisti relativi a motoveleggiatori, alianti, palloni liberi e aeromobili rientranti nella categoria speciale delle autocostruzioni sono oggetto soltanto di un’inchiesta sommaria, salvo se una persona è rimasta ferita mortalmente o gravemente. L’ufficio d’inchiesta può ordinare l’inchiesta completa, se ritiene che sia particolarmente utile al fine della prevenzione degli incidenti.
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Art. 47 Rapporto finale
1 L’ufficio d’inchiesta riassume i risultati dell’inchiesta in un rapporto finale. 2 Il rapporto finale informa: - a.
- sulle persone, imprese, mezzi di trasporto e infrastrutture di trasporto coinvolti e interessati;
- b.
- sulla dinamica dell’evento imprevisto nonché sulle cause e circostanze di quest’ultimo;
- c.
- sull’entità dei danni alle persone e materiali;
- d.
- sui risultati delle operazioni d’inchiesta e delle perizie.
3 Se sono state riscontrate lacune nella sicurezza, il rapporto finale contiene le corrispondenti raccomandazioni di sicurezza. 4 L’ufficio d’inchiesta trasmette la bozza di rapporto finale per parere alle persone direttamente interessate dall’inchiesta e a quelle in essa direttamente coinvolte nonché al dipartimento e all’ufficio federale competenti. 5 I pareri possono essere inoltrati entro 60 giorni dalla trasmissione della bozza di rapporto finale. 6 L’ufficio d’inchiesta stila il rapporto finale tenendo conto dei pareri e lo sottopone al SISI per approvazione. 7 Invia il rapporto finale alle persone e ai servizi che ne hanno già ricevuto la bozza.
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Art. 48 Raccomandazioni di sicurezza
1 Il SISI rivolge le sue raccomandazioni di sicurezza all’ufficio federale competente e ne informa il dipartimento competente. In caso di problemi di sicurezza urgenti informa immediatamente il dipartimento competente. Può prendere posizione sui rapporti di attuazione dell’ufficio federale all’attenzione del dipartimento competente. 2 Gli uffici federali informano periodicamente il SISI e il dipartimento competente sull’attuazione delle raccomandazioni di sicurezza o sulle ragioni per cui hanno rinunciato a prendere misure. 3 Il dipartimento competente può conferire all’ufficio federale competente mandati di attuazione di raccomandazioni di sicurezza.
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Art. 49 Riapertura dell’inchiesta
Se, entro dieci anni dall’approvazione del rapporto finale, emergono nuovi fatti essenziali, l’ufficio d’inchiesta riapre l’inchiesta d’ufficio o su domanda.
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Art. 50 Spese d’inchiesta
1 Le spese d’inchiesta possono essere addossate alle persone che le hanno cagionate: - a.
- nella misura del 50–75 per cento in caso di atto intenzionale;
- b.
- nella misura del 25–50 per cento in caso di negligenza grave.
2 Le spese relative a compiti di polizia nell’ambito di un evento imprevisto rientrano nelle spese d’inchiesta soltanto se l’ufficio d’inchiesta ha conferito espressamente tali compiti agli organi di polizia.
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Art. 51 Consultazione degli atti
1 Possono chiedere la consultazione degli atti: - a.
- le persone direttamente interessate dalla procedura d’inchiesta;
- b.
- l’ufficio federale competente;
- c.
- le autorità penali cantonali;
- d.
- le persone partecipanti all’inchiesta rappresentanti uno Stato estero.
2 La consultazione degli atti può essere limitata, negata o rinviata fintantoché lo esige l’interesse dell’inchiesta secondo la presente ordinanza o quello di un’altra inchiesta in corso. 3 Una volta conclusa l’inchiesta, l’ufficio d’inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure.
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Art. 52 Termini
1 Le inchieste relative a eventi imprevisti sono concluse entro 12 mesi. 2 Per gli eventi imprevisti relativi a grandi aeromobili o navi si applica un termine di 18 mesi. Per grande aeromobile si intende un aeromobile avente una massa massima ammissibile al decollo di almeno 5700 kg, classificato nella categoria di navigabilità standard, sottocategoria «Trasporto», o che dispone di più di dieci posti a sedere per passeggeri ed equipaggio. 3 Se il termine non può essere rispettato, la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta informa la direzione dell’ufficio d’inchiesta e motiva il ritardo. La direzione dell’ufficio d’inchiesta fissa un secondo termine adeguato.
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