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Art. 9 Obbligo della tassa
1 I produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera e gli importatori che importano tali imballaggi sono tenuti a versare per essi una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione (organizzazione) incaricata dall’ Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3. 2 L’obbligo della tassa si applica anche agli importatori che importano imballaggi per bevande in vetro pieni. 3 Non devono versare alcuna tassa: - a.
- i produttori e importatori che consegnano o importano imballaggi per bevande con un volume di riempimento inferiore a 0,09 l;
- b.
- i produttori e importatori che consegnano o importano meno di 1000 imballaggi per bevande per semestre civile.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 10 Ammontare della tassa
1 Per ogni imballaggio per bevande la tassa ammonta al minimo a 1 e al massimo a 10 centesimi. 2 Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività giusta l’articolo 12. Esso consulta previamente le cerchie interessate. 3 L’organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull’ammontare della tassa.
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Art. 11 Obbligo d’informare e scadenza
1 Al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile, gli assoggettati alla tassa devono comunicare all’organizzazione il numero di imballaggi per bevande soggetti alla tassa che essi hanno consegnato o importato durante questo lasso di tempo. Essi suddividono le indicazioni conformemente alle specificazioni dell’organizzazione e secondo l’ammontare della tassa. 2 La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo. 3 Se l’organizzazione affida all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)4 il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane. 4 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 12 Impiego della tassa
L’organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività: - a.
- la raccolta e il trasporto del vetro usato;
- b.
- la pulizia e la separazione degli imballaggi per bevande in vetro intatti;
- c.
- la pulizia e il condizionamento delle schegge di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti;
- d.
- l’informazione, in particolare mirata a promuovere la riutilizzazione e il riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro; per le attività d’informazione può essere impiegato al massimo il 10 per cento dei proventi totali annui della tassa;
- e.
- il rimborso delle tasse (art. 14);
- f.
- le attività proprie svolte nell’ambito del mandato dell’UFAM.
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Art. 13 Finanziamenti a terzi
1 Chi rivendica dei finanziamenti da parte dell’organizzazione per attività giusta l’articolo 12 deve inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda. 2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto nella misura in cui essi effettuano le attività in modo economico e appropriato. A tale scopo può condurre accertamenti. 3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per attività giusta l’articolo 12 lettere a–d sulla base dei mezzi a disposizione. In questo contesto essa tiene conto in particolare della quantità e della qualità del vetro usato e del carico per l’ambiente prodotto da tali attività.
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Art. 14 Rimborso
1 Chi esporta imballaggi per bevande sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata. 2 Se il rimborso cui ha diritto è inferiore a 25 franchi, esso non viene pagato. 3 Le domande di rimborso possono essere inoltrate all’organizzazione per ogni semestre civile, ma devono essere presentate al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente.
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Art. 15 Organizzazione
1 L’UFAM affida a un’organizzazione privata idonea la riscossione, l’amministrazione e l’impiego della tassa. L’organizzazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, importazione o esportazione, consegna o smaltimento d’imballaggi per bevande. 2 L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività, nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto. 3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti. 4 L’organizzazione può concordare con l’UDSC il prelievo della tassa all’impor-tazione. A tale riguardo, l’UDSC può impegnarsi a comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importazione o all’esportazione d’imballaggi per bevande. 5 L’organizzazione tutela contro terzi il segreto d’affari degli assoggettati alla tassa.
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Art. 16 Vigilanza sull’organizzazione
1 L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartirle istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa. 2 L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti. 3 Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte l’anno precedente. Il rapporto deve contenere in particolare: - a.
- il conto d’esercizio;
- b.
- il rapporto di revisione;
- c.
- il numero d’imballaggi per bevande soggetti alla tassa notificato durante l’anno precedente, distinguendo secondo l’ammontare della tassa;
- d.
- un elenco concernente l’impiego dei proventi della tassa, con indicazione dell’ammontare, dello scopo e del beneficiario degli stessi.
4 L’UFAM pubblica il rapporto; sono fatte salve le informazioni che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.
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Art. 17 Procedura 5
1 Sulle domande di rimborso della tassa (art. 14) e sui finanziamenti a terzi (art. 13), l’organizzazione statuisce mediante decisione formale. 2 ...6 5 Nuovo testo giusta il n. II 80 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 6 Abrogato dal n. II 80 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
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