1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA218:219
- a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.220 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
- c.
- alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990221 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d.
- alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959222 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge;
- e.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992223 sulla statistica federale;
- f.
- agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976224 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969225 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983226 sulla protezione dell’ambiente, nonché dell’ordinanza del 22 giugno 1994227 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;
- g.
- agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all’articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti;
- h.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- hbis. 228al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015229 sulle attività informative;
- i.
- in singoli casi e su richiesta scritta:
- 1.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
- 2.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
- 3.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
- 4.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889230 sulla esecuzione e sul fallimento,
- 5.231
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile232,
- 6.233
- ...
1bis I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005234 contro il lavoro nero.235
2 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notificazione di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965236 sull’imposta preventiva.
3 In deroga all’articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.
4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.
5 I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all’articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all’idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.
6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
8 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
10 Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all’azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.
217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
218 RS 830.1
219 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
220 Introdotta dall’all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
221 RS 642.11
222 RS 661
223 RS 431.01
224 [RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197all. n. 97. RU 2010 2573art. 20 cpv. 1]. Vedi ora la L del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti(RS 930.11).
225 [RU 1972 360; 1977 2249; 1982 1676all. n. 10; 1984 1122art. 66 n. 4; 1985 660; 1991 362II, 403; 1997 1155all. n. 4; 1998 3033all. n. 7. RU 2004 4763all. n. I, 2005 2293]. Vedi ora la L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).
226 RS 814.01
227 RS 814.501
228 Introdotta dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
229 RS 121
230 RS 281.1
231 Introdotto dall’all. n. 29 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
232 RS 210
233 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 20074613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
234 RS 822.41
235 Introdotto dall’all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (2007359; FF 20023243).
236 RS 642.21