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Art. 61 Statuto giuridico
1L’INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L’INSAI è iscritto nel registro di commercio.1 2Esso pratica l’assicurazione secondo il principio della mutualità. 3L’INSAI soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull’organizzazione dell’INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.2
1 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 62 Organi
Gli organi dell’INSAI sono: - a.
- il consiglio dell’INSAI;
- b.
- la direzione;
- c.
- l’ufficio di revisione.
1 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 63 Consiglio dell’INSAI
1Il consiglio dell’INSAI si compone di: - a.
- sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l’INSAI;
- b.
- sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l’INSAI;
- c.
- otto rappresentanti della Confederazione.
2Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell’INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell’INSAI. 3L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio dell’INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell’INSAI. 4I membri del consiglio dell’INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono 70 anni. 5Il consiglio dell’INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell’INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti: - a.
- definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell’INSAI;
- b.
- adotta il regolamento sull’organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale;
- c.
- emana il regolamento del personale;
- d.
- approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi;
- e.
- nomina e revoca l’ufficio di revisione;
- f.
- adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull’impiego delle eccedenze dei ricavi;
- g.
- nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente;
- h.
- adotta il preventivo per le spese d’esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità;
- i.
- organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l’attuario responsabile;
- k.
- esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l’osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale;
- l.
- garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata;
- m.
- dà discarico alla direzione.
6La commissione del consiglio dell’INSAI prepara gli affari all’attenzione del consiglio dell’INSAI. Il consiglio dell’INSAI può, nel regolamento sull’organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell’INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g–m. Gli altri compiti del consiglio dell’INSAI non sono delegabili.
1 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 172.220.1
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Art. 64 Direzione
1La direzione gestisce le attività dell’INSAI e lo rappresenta verso terzi; può inoltre designare procuratori e altri mandatari. 2I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell’INSAI. I membri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)2. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers3 si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.
1 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 220 3 RS 172.220.1
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Art. 64a Obbligo di diligenza e di fedeltà
1I membri del consiglio dell’INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell’INSAI in buona fede. Il consiglio dell’INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi dell’INSAI e impedire conflitti d’interesse. 2Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi dell’INSAI dichiarano all’organo di nomina le loro relazioni d’interesse. 3Durante la loro permanenza nel consiglio dell’INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse. 4Il consiglio dell’INSAI informa sulle relazioni d’interesse dei suoi membri nel rapporto annuale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 64b Ufficio di revisione
1L’INSAI fa verificare il suo conto annuale dall’ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO2. L’ufficio di revisione controlla inoltre l’osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all’articolo 90. 2L’ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni al massimo. Il suo mandato è rinnovabile.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 220
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Art. 64c Responsabilità
1I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all’INSAI. 2Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.2 3Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell’INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 Nuovo testo giusta il n. 23 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
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Art. 65 Presentazione dei conti
1I conti dell’INSAI presentano lo stato patrimoniale e finanziario nonché i risultati d’esercizio per settore d’attività. 2La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali. 3Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.
1 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 65a Attuario responsabile
1Gli articoli 23 e 24 della legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori si applicano alla funzione e ai compiti dell’attuario responsabile. 2Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive sui compiti dell’attuario responsabile e sul contenuto del rapporto emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 961.01
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Art. 65b Personale
1Il personale dell’INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO2. 2Il consiglio dell’INSAI fissa rimunerazione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers3 si applica per analogia. 3Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell’INSAI.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 220 3 RS 172.220.1
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Art. 65c Imposte
Fatto salvo l’articolo 80 LPGA2, le prestazioni commerciali fornite dall’INSAI sono imponibili.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 830.1
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Art. 66 Settore di competenza
1Sono assicurati d’obbligo presso l’INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: - a.
- aziende industriali a norma dell’articolo 5 della legge federale del 13 marzo 19642 sul lavoro (LL);
- b.
- aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture;
- c.
- aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo;
- d.
- aziende forestali;
- e.
- aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:
- 1.
- negozi di ottica,
- 2.
- bigiotterie e gioiellerie,
- 3.
- negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,
- 4.
- negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,
- 5.
- negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;3
- f.
- aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1);
- g.
- aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti;
- h.
- aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici;
- i.
- macelli con installazioni meccaniche;
- k.
- aziende per la fabbricazione di bevande;
- l.
- aziende di distribuzione d’elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque;
- m.
- aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;
- n.
- laboratori d’apprendistato e protetti;
- o.
- aziende di lavoro temporaneo;
- p.
- amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;
- q.
- servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b–m.
2Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all’assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d’attività dell’INSAI in relazione ai lavoratori: - a.
- di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all’assicurazione obbligatoria;
- b.
- di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1;
- c.
- di aziende miste;
- d.
- alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso4 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un’azienda.
3Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un’associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l’esistenza e l’efficienza dell’istituto d’assicurazione. 3bisI disoccupati sono assicurati presso l’INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.5 4L’INSAI gestisce l’assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d’obbligo presso l’istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell’impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l’INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 822.11 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). 4 RU 1982 2096 5Introdo2012tto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 67 Gestione dell’assicurazione militare
1Se, in virtù dell’articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell’assicurazione militare, l’INSAI gestisce l’assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con contabilità separata. 2L’INSAI organizza l’assicurazione militare in modo ch’essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l’allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l’articolo 77 LPGA3.
1 Nuovo testo giusta in n. I 2 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493). 2 RS 833.1 3 RS 830.1
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Art. 67a Attività accessorie
1Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può: - a.
- gestire cliniche di riabilitazione;
- b.
- occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
- c.
- sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
- d.
- offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.
2Le attività accessorie devono essere: - a.
- compatibili con i compiti sovrani dell’INSAI nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
- b.
- finanziariamente autosufficienti.
3Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO2 nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti. 4Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI.
1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 2 RS 220
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