Art. 5 Definizioni
1 I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante.23 2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza: - a.24
- concimi aziendali: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d’insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall’allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola;
- b.25
- concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
- 1.
- compost26: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica;
- 2.27
- digestato solido e liquido: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di sostanza secca non è superiore al 20 per cento;
- 3.
- materiale vegetale non decomposto, come sottoprodotti di aziende di trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
- 4.
- fanghi di depurazione: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la depurazione delle acque di scarico comunali;
- c.28
- concimi minerali: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali, nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
- 1.
- concimi minerali semplici: concimi che:
- –
- contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o
- –
- contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d’accompagnamento;
- 2.
- concimi minerali composti (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
- –
- contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o
- –
- contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d’accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi);
- cbis.29 concimi minerali ottenuti dal riciclaggio: concimi con elementi nutritivi in parte o completamente ottenuti dal trattamento delle acque di scarico comunali, dei fanghi di depurazione o delle ceneri contenute nei fanghi di depurazione;
- d.30
- concimi organici:prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e:
- –
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
- –
- complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- dbis. 31
- concimi organo-minerali: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e:
- –
- complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
- –
- complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- e.32
- concimi con microelementi: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio);
- f.
- additivi per concimi: prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione;
- g.
- agenti compostanti: prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici;
- h.
- ammendanti: prodotti che migliorano le proprietà del terreno;
- i.
- colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante: prodotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supplementari o svolgendo funzioni simbiotiche;
- j.33
- altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale,utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza, quali i prodotti a base di alghe;
- k.
- miscele dei prodotti di cui alle lettere a–j;
- l.
- prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno: prodotti che, mediante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione.
3 Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime;
- b.
- elementi nutritivi principali: gli elementi azoto, fosforo e potassio;
- c.
- elementi nutritivi secondari: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- d.
- macroelementi:gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- e.
- microelementi (oligoelementi): gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco essenziali, in quantità esigue, per la crescita delle piante;
- f.
- tipo di concime: concimi con una designazione comune del tipo;
- g.
- imballaggio: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi;
- h.
- fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio.34
23 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 9 giu. 1986, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 940). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 26 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133971). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 29 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 31 Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6295).
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