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Art. 4 Obbligo di autorizzazione
1 Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un’autorizzazione della FINMA. 2 Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è gestito da una banca. 3 Le infrastrutture del mercato finanziario gestite dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato non sono soggette, nell’ambito di tale attività, all’autorizzazione e alla vigilanza della FINMA. 4 Le infrastrutture del mercato finanziario possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.
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Art. 5 Condizioni di autorizzazione
Ha diritto all’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni supplementari applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.
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Art. 6 Requisiti supplementari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica
Oltre alle condizioni di cui all’articolo 5, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (art. 22) devono adempiere i requisiti di cui alla sezione 2.
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Art. 7 Mutamento dei fatti
1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione o l’approvazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA. 3 La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute.
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Art. 8 Organizzazione
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve avere personalità giuridica secondo il diritto svizzero nonché sede e amministrazione principale in Svizzera. 2 Essa stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi di legge. Designa segnatamente organi particolari per la gestione, da una parte, e per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall’altra, e delimita le competenze tra questi organi in modo che sia garantita una sorveglianza conforme e indipendente della gestione. L’infrastruttura del mercato finanziario stabilisce compiti e competenze nello statuto e nel regolamento organizzativo. 3 Essa identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi e provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di audit interno indipendente dalla direzione e un organo responsabile della conformità(«compliance») separato dalle unità operative.
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Art. 9 Garanzia
1 L’infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.8 2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. 3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un’attività prudente e solida. 4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività. 5 Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un’infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero, deve previamente informarne la FINMA. Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. 6 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. Trasmette almeno una volta all’anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata.
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Art. 10 Servizi accessori
1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. 2 Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all’articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un’autorizzazione o un’approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l’osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. 3 Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un’infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità.
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Art. 11 Esternalizzazione
1 L’infrastruttura del mercato finanziario che intende esternalizzare servizi essenziali, quali la gestione dei rischi, necessita della previa approvazione della FINMA. Nel caso di un’infrastruttura del mercato finanziario che la BNS ha designato di rilevanza sistemica, la FINMA sente previamente la BNS. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario e il fornitore dei servizi disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci in un accordo scritto. 3 L’infrastruttura del mercato finanziario che esternalizza servizi rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge.
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Art. 12 Capitale minimo
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve liberare integralmente il capitale minimo richiesto. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo.
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Art. 13 Continuità operativa
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia adeguata per mantenere o ripristinare tempestivamente la sua attività al verificarsi di incidenti. 2 Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l’infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché tali valori e posizioni possano essere trasferiti o regolati immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell’autorizzazione.
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Art. 14 Sistemi informatici
1 L’infrastruttura del mercato finanziario gestisce sistemi informatici che: - a.
- garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge e sono adeguati alla sua attività;
- b.
- dispongono di efficaci misure di emergenza; e
- c.
- assicurano continuità operativa alla sua attività.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario prevede misure a tutela dell’integrità e della confidenzialità delle informazioni relative ai suoi partecipanti e alle loro transazioni.
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Art. 15 Gruppi finanziari 10
1 Se l’infrastruttura del mercato finanziario fa parte di un gruppo finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario ai sensi della presente legge se: - a.
- almeno una è attiva come infrastruttura del mercato finanziario;
- b.
- sono attive principalmente nel settore finanziario; e
- c.
- formano un’unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.
3 Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell’8 novembre 193411 sulle banche si applicano per analogia. 10 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 11 RS 952.0
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Art. 16 Denominazioni confuse o ingannevoli
1 La denominazione dell’infrastruttura del mercato finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole. 2 Nel contesto dell’offerta di prestazioni finanziarie, le denominazioni «borsa», «sistema multilaterale di negoziazione», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «controparte centrale», «Central Counterparty», «CCP», «sistema di regolamento delle operazioni in titoli», «Securities Settlement System», «SSS», «depositario centrale», «Central Securities Depository», «CSD», «repertorio di dati sulle negoziazioni», «Trade Repository», «TR», «sistema di negoziazione TRD», «DLT Trading System», «DLT Trading Facility» e «DLT Exchange» possono essere utilizzate soltanto per le corrispondenti infrastrutture del mercato finanziario sottoposte alla presente legge.12 12 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
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Art. 17 Operazioni estere
L’infrastruttura del mercato finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di: - a.
- istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero;
- b.
- acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.
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Art. 18 Accesso non discriminatorio e aperto
1 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce un accesso non discriminatorio e aperto ai propri servizi. 2 Può limitare l’accesso a detti servizi, se: - a.
- in tal modo aumenta la sicurezza o l’efficienza e tale effetto non può essere ottenuto con altri mezzi; oppure
- b.
- le caratteristiche del possibile partecipante potrebbero pregiudicare l’attività dell’infrastruttura del mercato finanziario o dei suoi partecipanti.
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Art. 19 Obblighi di documentazione e di conservazione
L’infrastruttura del mercato finanziario registra i servizi prestati, le procedure e i processi applicati nonché le attività svolte e conserva la totalità delle registrazioni per dieci anni.
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Art. 20 Prevenzione di conflitti di interessi
L’infrastruttura del mercato finanziario adotta misure organizzative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi.
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Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali
1 L’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: - a.
- informazioni sulla sua organizzazione;
- b.
- le condizioni di partecipazione;
- c.
- i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti.
2 Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti.
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