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Art. 10 Principi
(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. È considerata avente economicamente diritto la persona che controlla i diritti di voto legati a una partecipazione e sopporta il rischio derivante da quest’ultima. 2 Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall’avente economicamente diritto, secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indirettamente controllata, l’obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all’obbligo di comunicazione.19 3 Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se: - a.
- un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
- b.
- un valore soglia di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il valore soglia successivo sia raggiunto o superato;
- c.
- nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547).
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Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti
(art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi) Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente: - a.
- l’acquisto e l’alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell’avente economicamente diritto;
- b.
- l’acquisto e l’alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
- c.
- l’acquisto e l’alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.
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Art. 12 Operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato
(art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Agisce d’intesa o come gruppo organizzato chi si accorda con terzi, mediante contratto, altre misure organizzative o per legge, in vista dell’acquisto o dell’alienazione di titoli di partecipazione o dell’esercizio di diritti di voto. 2 L’acquisto e l’alienazione tra persone associate che hanno dichiarato la loro partecipazione globale sono esclusi dall’obbligo di comunicazione. 3 Devono per contro essere dichiarate le modifiche nella composizione della cerchia di persone e nella natura dell’intesa o del gruppo.
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Art. 13 Sorgere dell’obbligo di comunicazione
(art. 120 cpv. 1, 3 e 4, 123 cpv. 1 LInFi) 1 L’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi sorge non appena sia costituito il diritto all’acquisto o all’alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall’esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. L’intenzione di acquisto o alienazione non origina l’obbligo di comunicazione, a condizione che non comporti obblighi giuridici. 2 Il sorgere dell’obbligo di comunicazione al momento della costituzione del negozio obbligatorio di cui al capoverso 1 e la conseguente separazione di avente economicamente diritto ed esercizio di voto non determinano né per l’acquirente né per l’alienante un obbligo di comunicazione separato secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi. 3 Se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia in seguito all’aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, per le società con sede in Svizzera l’obbligo di comunicazione sorge con la relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Per le società con sede all’estero, i cui titoli di partecipazione sono, interamente o parzialmente, quotati principalmente in Svizzera, l’obbligo di comunicazione sorge al momento della pubblicazione in conformità all’articolo 115 capoverso 3 OInFi.
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Art. 14 Calcolo delle posizioni da dichiarare
(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un valore soglia, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l’una dall’altra e dichiararle simultaneamente: - a.
- posizioni di acquisto:
- 1.
- azioni e quote analoghe ad azioni come pure diritti di voto ai sensi dell’articolo 120 capoverso 3 LInFi,
- 2.
- diritti di conversione e d’acquisto (art. 15 cpv. 2 lett. a),
- 3.
- diritti d’alienazione concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
- 4.
- altri derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2);
- b.
- posizioni di vendita:
- 1.
- diritti d’alienazione (art. 15 cpv. 2 lett. a),
- 2.
- diritti di conversione e d’acquisto concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
- 3.
- derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2).
2 Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calcolate in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l’iscrizione nel registro di commercio. Per le società con sede all’estero, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l’articolo 115 capoverso 3 OInFi.
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Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione
(art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi) 1 I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 LInFi. 2 Devono essere dichiarati: - a.
- l’acquisto o l’alienazione di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
- b.
- la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
- c.
- derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures.
3 I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
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Art. 16 Altri fatti da dichiarare
(art. 120 cpv. 1 e 4, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi: - a.
- in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale societario;
- b.
- in caso di acquisto o alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società;
- c.20
- in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l’articolo 71 della legge del 15 giugno 201821 sui servizi finanziari (LSerFi);
- d.
- soltanto in virtù della quota dei diritti di voto delle posizioni di acquisto di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a numero 1, a prescindere dal fatto che siano esercitabili o meno e che la quota totale dei diritti di voto, tenuto conto dei derivati su titoli di partecipazione di cui all’articolo 15, raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
- e.
- in seguito a un trasferimento di titoli di partecipazione avvenuto in virtù della legge o di una decisione giudiziaria o amministrativa.
2 Qualsiasi modifica alle informazioni ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 lettere d ed e, 2 lettere c, d e f nonché 3 determina un nuovo obbligo di comunicazione. 20 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). 21 RS 950.1
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Art. 17 Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe
(art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l’alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate. 2 È soggetta all’obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell’ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari: - a.
- nelle operazioni di prestito, il mutuatario;
- b.
- nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l’acquirente;
- c.
- nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
3 Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione. 4 Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
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Art. 18 Investimenti collettivi di capitale
(art. 120 cpv. 1, 121, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol)22 devono essere adempiuti dal titolare dell’autorizzazione23 (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 lett. d LIsFi, art. 13 cpv. 2 lett. a–d LICol nonché art. 15 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l’art. 120 cpv. 1 LICol).24 2 Per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi: - a.
- gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d’autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un valore soglia;
- b.
- per le direzioni di fondi all’interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
- c.
- nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
- d.
- ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l’offerta che non sono dipendenti da un gruppo, la direzione del fondo o la società deve adempiere gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione si applica il capoverso 2.25 4 Nel caso di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati per l’offerta che sono dipendenti da un gruppo, gli obblighi di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi sono adempiuti dal gruppo.26 5 L’indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone segnatamente: - a.
- l’indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società che controllano l’esercizio dei diritti di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
- b.
- l’indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
- 1.
- la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull’esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
- 2.
- tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull’esercizio del diritto di voto.
6 Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti: - a.
- un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
- b.
- una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui ai capoversi 3 e 4 sono soddisfatti e rispettati.
7 Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell’elenco di cui al capoverso 6 lettera a. 8 Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati. 9 Indicazioni circa l’identità degli investitori non sono necessarie. 22 RS 951.31 23 Poiché i titolari dell’autorizzazione sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. 24 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). 25 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
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Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare
(art. 123 cpv. 2 LInFi) 1 Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che:27 - a.
- detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
- b.
- detengono nell’ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
- c.
- detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
2 Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l’intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell’emittente28 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento. 3 I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l’articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.29 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). 28 Poiché gli emittentisono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
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Art. 20 Procedura di offerta pubblica di acquisto
(art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell’offerta) fino alla scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione emanati dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 134 capoverso 5 LInFi: - a.
- l’offerente30;
- b.
- persone che operano d’intesa con l’offerente o come gruppo organizzato;
- c.
- persone secondo l’articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o eventualmente di un’altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio;
- d.
- persone designate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto secondo l’articolo 134 capoverso 3 LInFi.
2 I fatti da dichiarare che si sono verificati nel corso di una procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo in conformità alle disposizioni della presente ordinanza. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al riacquisto di titoli di partecipazione propri. 30 Poiché gli offerentisono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
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Art. 21 Decisione preliminare
(art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi) 1 In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull’esistenza o sull’assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all’organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista. 2 L’organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
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