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Art. 141 Diritto di partecipazione a quote di eccedenze
1Gli stipulanti hanno diritto a quote di eccedenze conformemente alla presente sezione. 2Fatto salvo l'articolo 152 capoverso 3, le quote di eccedenze devono essere assegnate la prima volta al termine del primo anno d'assicurazione.
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Art. 142 Principi per il calcolo
1L'attribuzione delle eccedenze è calcolata in base al conto d'esercizio. Le voci del conto devono essere suddivise in processo di risparmio, di rischio e dei costi. 2L'attribuzione delle eccedenze deve essere calcolata almeno una volta all'anno.
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Art. 143 Processo e componente di risparmio
1Il processo di risparmio comprende: - a.
- l'alimentazione dell'avere di vecchiaia;
- b.
- la trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendite di vecchiaia;
- c.
- la liquidazione/gestione delle rendite di vecchiaia in corso e delle rendite per figli di pensionati che ne risultano.
2Il ricavo del processo di risparmio (componente di risparmio) corrisponde ai redditi di capitale nel conto d'esercizio, dopo deduzione dei costi di investimento e di gestione dei capitali (reddito netto del capitale). 3Le spese nel processo di risparmio corrispondono agli oneri per la rimunerazione tecnica al tasso d'interesse garantito e per la liquidazione delle rendite di vecchiaia in corso e le rendite di figli di pensionati come pure per la liquidazione di polizze di libero passaggio.
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Art. 144 Processo e componente di rischio
1Il processo di rischio comprende: - a.
- il pagamento di prestazioni in caso di decesso e la loro liquidazione sotto forma di prestazioni in capitale, di rendite per vedove, per vedovi e per orfani;
- b.
- il pagamento di prestazioni di invalidità e la loro liquidazione sotto forma di capitale d'invalidità, di rendite d'invalidità, di rendite per figli d'invalidi e di esenzione dai premi; e
- c.
- la liquidazione delle aspettative legate alle rendite di vecchiaia in corso e alle rendite per superstiti che ne risultano.
2Il ricavo del processo di rischio (componente rischio) corrisponde ai premi di rischio scaduti. 3Le spese nel processo di rischio corrispondono agli oneri in relazione alle prestazioni assicurative e al trattamento dei sinistri, in particolare gli oneri in relazione alla costituzione della riserva matematica di nuove rendite d'invalidità e per superstiti, alla liquidazione delle rendite d'invalidità e delle rendite per superstiti in corso nonché all'inclusione del risultato della riassicurazione.
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Art. 145 Processo e componente dei costi
1Il processo dei costi comprende gli oneri per la gestione e la distribuzione di soluzioni assicurative della previdenza professionale. La liquidazione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità in corso non è inclusa nel processo dei costi. 2Il ricavo del processo dei costi (componente dei costi) corrisponde ai premi dei costi dovuti, esclusi i costi di investimento e di gestione di capitali, di pagamento delle rendite e di liquidazione delle rendite in corso. 3Le spese nel processo dei costi corrispondono ai costi di gestione e d'esercizio nell'assicurazione della previdenza professionale.
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Art. 146 Casi particolari
1I contratti di assicurazione o parti di essi per i quali sono stati concordati conti di entrate e uscite separati non sono considerati per il calcolo delle componenti di cui agli articoli 143-145. 2I contratti di assicurazione o parti di essi per i quali è stato concordato il trasferimento sullo stipulante del rischio legato all'investimento di capitali non sono considerati per il calcolo della componente di risparmio di cui all'articolo 143. 3I contratti di tipo puramente stop-loss non sono considerati per il calcolo della componente di rischio e della componente dei costi di cui agli articoli 144 e 145. 4I contratti di assicurazione secondo i capoversi 1-3 devono figurare separatamente nel conto d'esercizio per i relativi processi. 5Per questi contratti, gli articoli 152 capoverso 3 e 153 capoverso 1 seconda parte del periodo non sono applicabili.
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Art. 147 Quota minima e quota di distribuzione
1Una parte delle componenti secondo gli articoli 143-145 deve essere utilizzata a favore dello stipulante (quota di distribuzione). La quota di distribuzione deve comprendere almeno il 90 per cento delle componenti (quota minima). 2Se le componenti di risparmio corrispondono al 6 per cento o più della riserva matematica e l'interesse minimo LPP fissato nell'articolo 15 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) corrisponde a due terzi o meno di questo tasso in percentuale, le eccedenze devono essere ripartite come segue: - a.
- il reddito netto del capitale sul margine di solvibilità in favore dell'impresa di assicurazione;
- b.
- il 90 per cento del risultato a favore degli stipulanti e il 10 per cento a favore dell'impresa di assicurazione. Per risultato è da intendere il saldo totale positivo conformemente all'articolo 149 capoversi 1 e 3 dedotta la costituzione di riserve prevista dal piano d'esercizio secondo l'articolo 149 capoverso 1 lettera a.
- 3Se necessita di fondi propri supplementari per soddisfare i requisiti in materia di solvibilità oppure se la quota della differenza tra la somma delle componenti e la quota di distribuzione attribuita al capitale proprio è in sproporzione all'attribuzione al fondo delle eccedenze, l'impresa di assicurazione ne deve dare comunicazione alla FINMA. Quest'ultima può, su domanda o d'ufficio, prevedere un disciplinamento che deroghi ai capoversi 1 e 2.
4La quota di distribuzione e la prova dell'utilizzazione devono essere sottoposte per approvazione.
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Art. 148 Utilizzazione della quota di distribuzione
1La quota di distribuzione è innanzi tutto utilizzata per gli oneri nei processi di risparmio, di rischio e dei costi. 2Il saldo totale corrisponde alla quota di distribuzione meno gli oneri nei processi di risparmio, di rischio e dei costi.
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Art. 149 Procedura in caso di saldo totale positivo
1Il saldo totale positivo è utilizzato conformemente al piano d'esercizio dell'impresa di assicurazione per: - a.
- la costituzione di riserve per:
- 1.
- il rischio di longevità,
- 2.
- future lacune di copertura in caso di conversione delle rendite,
- 3.
- gli eventi assicurati annunciati ma non ancora liquidati, ivi compresi i potenziamenti della riserva matematica per le rendite d'invalidità e le rendite per superstiti,
- 4.
- gli eventi assicurati insorti ma non ancora annunciati,
- 5.
- le fluttuazioni dei danni,
- 6.
- le fluttuazioni di valore degli investimenti di capitale,
- 7.
- l'interesse garantito,
- 8.
- gli adeguamenti e i risanamenti delle tariffe.
- b.
- la copertura dei costi per il capitale di rischio supplementare assunto con l'approvazione della FINMA;
- c.
- l'alimentazione del fondo delle eccedenze.
2Le riserve non più necessarie, costituite conformemente al capoverso 1 lettera a, devono essere attribuite al fondo delle eccedenze. 3Il capitale di rischio di cui al capoverso 1 lettera b può essere assunto unicamente con l'approvazione della FINMA; esso può essere utilizzato per adempiere prescrizioni in materia di sorveglianza o nell'interesse degli assicurati per migliorare il reddito dell'investimento di capitali.
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Art. 150 Procedura in caso di saldo totale negativo
1In caso di saldo totale negativo bisogna adottare, nell'ordine, i seguenti provvedimenti fino alla copertura del disavanzo: - a.
- le riserve non più necessarie devono essere sciolte;
- b.
- la quota di distribuzione deve essere aumentata;
- c.
- il disavanzo residuo può essere riportato al massimo per un ammontare pari al fondo delle eccedenze disponibile e può essere compensato con il fondo delle eccedenze dell'anno successivo.
- d.
- il disavanzo residuo viene coperto mediante i fondi propri liberi.
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Art. 151 Fondo delle eccedenze
1Il fondo delle eccedenze è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti. 2Gli importi accreditati al fondo delle eccedenze devono essere, con riserva dell'articolo 150 lettera c, utilizzati esclusivamente per l'assegnazione agli stipulanti di quote di eccedenze.
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Art. 152 Condizioni per l'assegnazione di quote di eccedenze
1Le quote di eccedenze per gli stipulanti devono essere prelevate esclusivamente dal fondo delle eccedenze. 2I mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze devono essere distribuiti agli stipulanti al più tardi entro cinque anni. 3In caso di saldo totale negativo, nell'anno in questione non possono essere ripartite quote di eccedenze.
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Art. 153 Principi per l'assegnazione delle quote di eccedenze
1Le quote di eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze devono essere assegnate secondo metodi attuariali riconosciuti, tuttavia ogni anno per un ammontare pari al massimo ai due terzi del fondo delle eccedenze. 2L'assegnazione delle quote di eccedenze tra gli istituti di previdenza avviene conformemente alla proporzione della riserva matematica, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e agli oneri amministrativi causati nonché tenendo conto dell'articolo 68a della LPP1. 3La FINMA può, per motivi particolari, ordinare deroghe alla regola dei due terzi di cui al capoverso 1.
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Art. 154
…1 Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).
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