1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l’articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l’articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l’articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo lʼobbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane.
2 Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti.
3 Per trasloco di masserizie si intende l’importazione, il transito o l’esportazione di esemplari morti all’atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l’importazione, il transito o l’esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono.
4 La deroga di cui al capoverso 1 non si applica:
- a.
- agli esemplari delle specie di cui all’allegato I CITES21, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato;
- b.
- agli esemplari delle specie di cui all’allegato II CITES se:
- 1.
- il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente,
- 2.
- sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente,
- 3.
- nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall’ambiente naturale, e
- 4.
- lo Stato in cui sono stati prelevati dall’ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all’esportazione.
5 Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione.
6 Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, il DFI può, in virtù dell’articolo XI CITES, stabilire per determinati esemplari morti delle specie di cui agli allegati I–III CITES quantitativi massimi per le deroghe di cui al capoverso 1.