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Art. 71 Collaborazione
1 I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali. 2 I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all’applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari. 3 Le dichiarazioni d’imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uniforme per tutta la Svizzera.
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Art. 72 Adeguamento delle legislazioni cantonali
1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro otto anni dall’entrata in vigore della presente legge.212 2 Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone. 3 Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie. 212 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
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Art. 72a Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica 213
1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997 (art. 7 cpv. 1bis, 24 cpv. 3bis e 28 cpv. 1 e 3–5) entro il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore. 2 Scaduto questo termine, dette disposizioni si applicano conformemente all’articolo 72 capoverso 2. 213 Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).
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Art. 72b Adeguamento delle legislazioni cantonali 214
1 All’entrata in vigore delle modifiche degli articoli 7 capoversi 1ter, 2 e 4 lettera d, 8 capoverso 2, 9 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 1 lettera e, nonché 35 capoverso 1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni. 2 Dopo l’entrata in vigore delle modifiche si applica l’articolo 72 capoverso 2. 214 Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
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Art. 72c215
215 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU 2001 1050; FF 2000 3390). Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).
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Art. 72d Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l’alloggio 216
Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell’articolo 72 capoverso 1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all’esonero dall’imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell’utile che ne deriva. 216 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).
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Art. 72e Adeguamento della legislazione cantonale 217
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dei titoli secondo e terzo entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003218 della presente legge. 2 Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all’articolo 72 capoverso 2.
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Art. 72f Adeguamento della legislazione cantonale 219
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell’articolo 7a per la data d’entrata in vigore di tali disposizioni. 2 Da tale momento, l’articolo 7a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie. 219 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4883; FF 2005 4837).
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Art. 72g Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 dicembre 2006 220
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 20 dicembre 2006. 2 Trascorso tale termine, gli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario. 220 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20072973; FF 2006 36973715).
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Art. 72h Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 marzo 2007 221
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 7 capoverso 1, secondo periodo, 7b, 8 capoversi 2bis–2quater e 4, 9 capoverso 2 lettera a, 11 capoverso 5, 14 capoverso 3, 24 capoverso 4bis e 28 capoverso 1, primo periodo. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007. 2 Scaduti tali termini, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. 221 Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
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Art. 72i Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 marzo 2008 222
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capoversi 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 e 5, nonché degli articoli 57b e 59 capoversi 2bis e 2ter al momento della loro entrata in vigore. 2 Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. 222 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).
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Art. 72j Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008 223
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell’articolo 9 capoverso 3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008. 2Scaduto tale termine, le modifiche dell’articolo 9 capoverso 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario. 223 Introdotto dal n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
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Art. 72k Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 12 giugno 2009 224
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell' articolo 9 capoverso 2 lettera l. 2 Scaduto tale termine, la modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990225 sull’imposta federale diretta. 224 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 449; FF 2008 65656587). 225 RS 642.11
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Art. 72l Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 25 settembre 2009 226
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell’articolo 9 capoverso 2 lettera m227 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 9 capoverso 2 lettera m228 si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. 226 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095). 227 Rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 228 Rettificata dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
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Art. 72m Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 dicembre 2010 229
I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche della presente legge entro il momento dell’entrata in vigore delle medesime. 229 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).
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Art. 72n Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011 230
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell’articolo 7 capoverso 4 lettera hbis. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 7 capoverso 4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie. 230 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 giu. 2011 sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012489; FF 2010 2497).
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Art. 72o Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 dicembre 2011 231
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 42 per la data d’entrata in vigore di tale articolo. 2 Da tale momento, l’articolo 42 si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. 231 Introdotto dal n. 6 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 72p Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 15 giugno 2012 232
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n. 2 Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. 232 Introdotto testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell’imposizione delle vincite alle lotterie, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5977; FF 2011 58195845).
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Art. 72q Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2012 233
1 I Cantoni che prevedono l’imposizione secondo il dispendio adeguano la loro legislazione alla modifica dell’articolo 6 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 6 si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti a esso contrario.
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Art. 72r Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 27 settembre 2013 234
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell’articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa. 2 A partire da tale data, l’articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie. 234 Introdotto dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).
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Art. 72s Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 26 settembre 2014 235
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 57bis capoverso 1, 58, 59 capoverso 1 e 60 per la data d’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014. 2 Dall’entrata in vigore della modifica, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario. 235 Introdotto dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).
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Art. 72t Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015 236
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 26a entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 26asi applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l’importo di cui all’articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 1990237 sull’imposta federale diretta. 236 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655). 237 RS 642.11
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Art. 72u Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016 238
1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 9 capoversi 3 lettera a e 3bis entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016. 2 Scaduto questo termine, l’articolo 9 capoversi 3 lettera a e 3bis è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone. 238 Introdotto testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
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Art. 72v Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 16 dicembre 2016 239
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 4b capoverso 1, terzo periodo, 32, 33, 33a, 33b, 34, 35 capoversi 1, frase introduttiva e lettere h e j, nonché 2, 35a, 35b, 36 capoverso 2, 36a, 37 capoversi 2 e 3, 38, 38a e 49 capoversi 2, 2bis, 2ter e 5 per la data d’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2016. 2 Dall’entrata in vigore della modifica, le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti ad esse contrario. 239 Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).
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Art. 72w Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 marzo 2017 240
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 17 marzo 2017 degli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica. 2 A partire da tale data, gli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.
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Art. 72x Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 29 settembre 2017 241
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n per la data d’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2017. 2 A partire da tale data, gli articoli 7 capoverso 4 lettere l–m e 9 capoverso 2 lettera n sono direttamente applicabili, laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. Si applicano gli importi di cui all’articolo 24 lettere ibis e j della legge federale del 14 dicembre 1990242 sull’imposta federale diretta.
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Art. 72y Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2018 243
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 7 capoverso 1 terzo e quarto periodo, 7a capoverso 1 lettera b, 7b, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3bis primo periodo e 3quater secondo periodo, 24a–24d, 25a,25abis, 25b, 28 capoversi 2–5, 29 capoversi 2 lettera b e 3 nonché 78g entro la data dell’entrata in vigore integrale della modifica del 28 settembre 2018.244 2 A partire da tale data le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.245 3 I Cantoni possono anticipare l’adeguamento della loro legislazione all’articolo 78g capoversi 1 e 2.
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Art. 72z Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 14 dicembre 2018 246
1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni all’articolo 28 capoverso 1quater per la data della sua entrata in vigore. 2 A partire da tale data, l’articolo 28 capoverso 1quater si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. 246 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipa-zioni in caso di banche di rilevanza sistemica, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 1207; FF 2018 1013).
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Art. 73 Ricorsi
1 Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005247 sul Tribunale federale.248 2 Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l’autorità competente secondo il diritto cantonale e l’Amministrazione federale delle contribuzioni. 3 ...249 247 RS 173.110 248 Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). 249 Abrogato dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).
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