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Ordinanza
sulla responsabilità civile in materia nucleare
(ORCN)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoverso 3, 9 capoversi 2 e 4, 12 capoverso 2 e 31 capoverso 1 della legge del 13 giugno 20081 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),2

ordina:

1 RS 732.44

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

Sezione 1: Ammontare totale della copertura

Art. 1 In generale  

(art. 8 cpv. 2 LRCN)

L’am­mon­ta­re to­ta­le del­la co­per­tu­ra è di 1200 mi­lio­ni di eu­ro, più il die­ci per cen­to per gli in­te­res­si e per le spe­se ri­co­no­sciu­te in giu­di­zio:

a.
per le cen­tra­li nu­clea­ri;
b.
per il de­po­si­to in­ter­me­dio Wü­ren­lin­gen (ZWI­LAG);
c.
per cia­scun tra­spor­to di:
1.
com­bu­sti­bi­li nu­clea­ri ir­ra­dia­ti, con un pe­so com­ples­si­vo del­le so­stan­ze nu­clea­ri su­pe­rio­re a 100 kg,
2.
pro­dot­ti di fis­sio­ne ve­tri­fi­ca­ti ri­sul­tan­ti dal ri­trat­ta­men­to di ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le esau­sti, con un pe­so com­ples­si­vo del­le so­stan­ze nu­clea­ri su­pe­rio­re a 100 kg.
Art. 2 Ammontare totale ridotto  

(art. 8 cpv. 3 LRCN)

1 L’am­mon­ta­re to­ta­le del­la co­per­tu­ra è di 70 mi­lio­ni di eu­ro, più il die­ci per cen­to dell’am­mon­ta­re to­ta­le per gli in­te­res­si e per le spe­se ri­co­no­sciu­te in giu­di­zio:3

a.
per gli im­pian­ti di ri­cer­ca nu­clea­re;
b.
per il de­po­si­to fe­de­ra­le in­ter­me­dio (DFS);
c.4
per gli im­pian­ti in cui ven­go­no de­po­si­ta­te sco­rie ra­dioat­ti­ve per il de­ca­di­men­to (de­po­si­to di de­ca­di­men­to).

1bis L’eser­cen­te di un im­pian­to nu­clea­re in fa­se di di­sat­ti­va­zio­ne può chie­de­re all’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ener­gia (UFE) che a ta­le im­pian­to sia ap­pli­ca­to l’im­por­to di co­per­tu­ra di cui al ca­po­ver­so 1 se non vi si tro­va­no più ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le. L’UFE sta­tui­sce me­dian­te de­ci­sio­ne e de­ter­mi­na la da­ta di ri­fe­ri­men­to a par­ti­re dal­la qua­le si ap­pli­ca l’im­por­to ri­dot­to.5

2 L’im­por­to di co­per­tu­ra ri­dot­to di cui ai ca­po­ver­si 1 e 1bis si ap­pli­ca an­che quan­do due o più im­pian­ti di que­sto ge­ne­re so­no con­si­de­ra­ti al­la stre­gua di un uni­co im­pian­to in vir­tù dell’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra a LRCN.6

3 L’am­mon­ta­re to­ta­le del­la co­per­tu­ra è di 80 mi­lio­ni di eu­ro, più il die­ci per cen­to per gli in­te­res­si e per le spe­se ri­co­no­sciu­te in giu­di­zio, per cia­scun tra­spor­to di so­stan­ze nu­clea­ri che non rien­tra nei cri­te­ri di cui all’ar­ti­co­lo 1 let­te­ra c nu­me­ri 1 e 2.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

4 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861).

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

Sezione 2: Copertura privata

Art. 3 Composizione della somma di copertura  

La som­ma di co­per­tu­ra pre­vi­sta nel con­trat­to con­clu­so con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 1 LRCN si com­po­ne di un im­por­to di ba­se e di un im­por­to per gli in­te­res­si e per le spe­se ri­co­no­sciu­te in giu­di­zio.

Art. 4 Importi di base  

1 L’im­por­to di ba­se am­mon­ta a 1200 mi­lio­ni di eu­ro:7

a.
per le cen­tra­li nu­clea­ri;
b.
per lo ZWI­LAG;
c.
per cia­scun tra­spor­to di:
1.
com­bu­sti­bi­li nu­clea­ri ir­ra­dia­ti, con un pe­so com­ples­si­vo del­le so­stan­ze nu­clea­ri su­pe­rio­re a 100 kg
2.
pro­dot­ti di fis­sio­ne ve­tri­fi­ca­ti ri­sul­tan­ti dal ri­trat­ta­men­to di ele­men­ti di com­bu­sti­bi­le esau­sti, con un pe­so com­ples­si­vo del­le so­stan­ze nu­clea­ri su­pe­rio­re a 100 kg.

2 ...8

3 L’im­por­to di ba­se am­mon­ta a 80 mi­lio­ni di eu­ro per cia­scun tra­spor­to di so­stan­ze nu­clea­ri che non rien­tra­no nei cri­te­ri di cui all’ar­ti­co­lo 1 let­te­ra c nu­me­ri 1 e 2.

4 L’im­por­to di ba­se am­mon­ta a 70 mi­lio­ni di eu­ro:

a.
per gli im­pian­ti di ri­cer­ca nu­clea­re;
b.
per il DFS;
c.9
per i de­po­si­ti di de­ca­di­men­to;
d.10
per gli im­pian­ti nu­clea­ri in fa­se di di­sat­ti­va­zio­ne ai qua­li si ap­pli­ca l’im­por­to di co­per­tu­ra ri­dot­to di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1bis.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

8 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con ef­fet­to dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

9 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861).

10 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

Art. 5 Importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio  

L’im­por­to per gli in­te­res­si e per le spe­se ri­co­no­sciu­te in giu­di­zio am­mon­ta al 10 per cen­to dell’im­por­to di ba­se.

Art. 6 Costi coperti  

1 Ol­tre ai dan­ni nu­clea­ri, l’im­por­to di ba­se com­pren­de i co­sti del­le pe­ri­zie ex­tra­giu­di­zia­rie, le spe­se ri­pe­ti­bi­li del dan­neg­gia­to e le spe­se di sal­va­tag­gio se­con­do l’ar­ti­co­lo 70 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 2 apri­le 190811 sul con­trat­to di as­si­cu­ra­zio­ne.

2 L’im­por­to per gli in­te­res­si e per le spe­se ri­co­no­sciu­te in giu­di­zio co­pre in par­ti­co­la­re le se­guen­ti spe­se:

a.
le spe­se ri­pe­ti­bi­li dell’eser­cen­te dell’im­pian­to nu­clea­re;
b.
le spe­se pro­ces­sua­li, le spe­se di ar­bi­tra­to e le spe­se di con­ci­lia­zio­ne ex­tra­giu­di­zia­le;
c.
i co­sti dei prov­ve­di­men­ti per as­si­cu­ra­re le pro­ve (art. 20 LRCN).
Art. 7 Rischi esclusi dalla copertura  

(art. 9 cpv. 4 LRCN)

1 Il for­ni­to­re del­la co­per­tu­ra pri­va­ta può esclu­de­re dal­la co­per­tu­ra nei con­fron­ti del dan­neg­gia­to con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 4 e 5:

a.
i dan­ni nu­clea­ri cau­sa­ti da fe­no­me­ni na­tu­ra­li straor­di­na­ri o even­ti bel­li­ci;
b.
i dan­ni nu­clea­ri che su­pe­ra­no il 50 per cen­to del­le som­me di co­per­tu­ra di cui all’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­si 1 e 2 e all’ar­ti­co­lo 5, e
1.
che so­no cau­sa­ti da at­ti ter­ro­ri­sti­ci, o
2.
che si ve­ri­fi­ca­no seb­be­ne i va­lo­ri li­mi­te di ra­dioat­ti­vi­tà di vol­ta in vol­ta vi­gen­ti sia­no sta­ti ri­spet­ta­ti;
c.
le pre­te­se non fat­te va­le­re en­tro 10 an­ni dall’even­to pre­giu­di­zie­vo­le o dal­la fi­ne di un ef­fet­to pro­lun­ga­to;
d.
le pre­te­se non fat­te va­le­re en­tro 20 an­ni dal­la per­di­ta, dal fur­to o dall’ab­ban­do­no del pos­ses­so di so­stan­ze nu­clea­ri.

2 Può esclu­de­re dal­la co­per­tu­ra nei con­fron­ti del dan­neg­gia­to con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 4 e 5 i dan­ni e le spe­se men­zio­na­ti qui di se­gui­to se, com­ples­si­va­men­te, su­pe­ra­no il 50 per cen­to del­le som­me di co­per­tu­ra di cui all’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­si 1 e 2 e all’ar­ti­co­lo 5:12

a.
il co­sto del­le mi­su­re di rein­te­gro di un am­bien­te de­gra­da­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 pa­ra­gra­fo (a) ca­po­ver­so (vii) nu­me­ro 4 del­la Con­ven­zio­ne di Pa­ri­gi13;
b.
il man­ca­to gua­da­gno col­le­ga­to con un in­te­res­se eco­no­mi­co di­ret­to in qual­sia­si uso o go­di­men­to dell’am­bien­te ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 pa­ra­gra­fo (a) ca­po­ver­so (vii) nu­me­ro 5 del­la Con­ven­zio­ne di Pa­ri­gi;
c.
il co­sto del­le mi­su­re pre­ven­ti­ve ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 pa­ra­gra­fo (a) ca­po­ver­so (vii) nu­me­ro 6 del­la Con­ven­zio­ne di Pa­ri­gi nel­la mi­su­ra in cui ri­guar­di­no le let­te­re a e b.

3 Può ade­gua­re l’esten­sio­ne del­le sue esclu­sio­ni per l’an­no ci­vi­le se­guen­te, a con­di­zio­ne di non scen­de­re sot­to la co­per­tu­ra mi­ni­ma.14

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

13 Conv. del 29 lu­gl. 1960 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le nel cam­po dell’ener­gia nu­clea­re, emen­da­ta dal Prot. ad­di­zio­na­le del 28 gen. 1964, dal Prot. del 16 nov. 1982 e dal Prot. del 12 feb. 2004 (FF 2007 5027).

14 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

Sezione 3: Copertura della Confederazione

Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari 15  

(art. 12 LRCN)

1 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti che gli eser­cen­ti di im­pian­ti nu­clea­ri de­vo­no ver­sa­re ogni an­no al­la Con­fe­de­ra­zio­ne per la co­per­tu­ra dei dan­ni nu­clea­ri cau­sa­ti dal lo­ro im­pian­to è di­sci­pli­na­to ne­gli al­le­ga­ti 1 e 3.

2 I con­tri­bu­ti da ver­sa­re per l’an­no suc­ces­si­vo so­no fis­sa­ti al più tar­di en­tro il 15 di­cem­bre. Se il for­ni­to­re del­la co­per­tu­ra pri­va­ta ade­gua la pro­pria co­per­tu­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3, ta­le ter­mi­ne è pro­ro­ga­to al più tar­di fi­no al 15 feb­bra­io dell’an­no suc­ces­si­vo.

3 I con­tri­bu­ti che gli eser­cen­ti di im­pian­ti nu­clea­ri ai qua­li si ap­pli­ca l’im­por­to di co­per­tu­ra ri­dot­to di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1bis de­vo­no ver­sa­re ogni an­no al­la Con­fe­de­ra­zio­ne per la co­per­tu­ra dei dan­ni nu­clea­ri cau­sa­ti dal lo­ro im­pian­to cor­ri­spon­do­no al­la som­ma del pre­mio del­la Con­fe­de­ra­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 1, cal­co­la­to pro ra­ta dall’ini­zio dell’an­no fi­no al­la da­ta di ri­fe­ri­men­to per la ri­du­zio­ne dell’im­por­to di co­per­tu­ra, e del pre­mio del­la Con­fe­de­ra­zio­ne di cui all’al­le­ga­to 3, cal­co­la­to pro ra­ta per il re­sto dell’an­no.

4 L’UFE de­ter­mi­na i con­tri­bu­ti di cui al ca­po­ver­so 3 pri­ma del­la ri­spet­ti­va da­ta di ri­fe­ri­men­to.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari  

(art. 12 LRCN)

1 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti per la co­per­tu­ra dei dan­ni nu­clea­ri che so­no te­nu­ti a ver­sa­re al­la Con­fe­de­ra­zio­ne co­lo­ro che ri­spon­do­no del tra­spor­to di so­stan­ze nu­clea­ri è di­sci­pli­na­to ne­gli al­le­ga­ti 2 e 3.

2 L’UFE sti­ma e ri­scuo­te in an­ti­ci­po i con­tri­bu­ti per cia­scun eser­ci­zio an­nua­le, ma al più tar­di en­tro il 15 di­cem­bre dell’an­no pre­ce­den­te. Se il for­ni­to­re del­la co­per­tu­ra pri­va­ta ade­gua la pro­pria co­per­tu­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3, ta­le ter­mi­ne è pro­ro­ga­to al più tar­di fi­no al 15 feb­bra­io dell’an­no suc­ces­si­vo.16

3 Nel­la sti­ma prov­vi­so­ria dei con­tri­bu­ti, l’UFE di­stin­gue fra so­stan­ze nu­clea­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 let­te­ra c e so­stan­ze nu­clea­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3.

4 L’UFE cal­co­la i con­tri­bu­ti de­fi­ni­ti­vi al ter­mi­ne dell’eser­ci­zio an­nua­le e li fis­sa en­tro il 28 feb­bra­io. Even­tua­li dif­fe­ren­ze ri­spet­to ai con­tri­bu­ti sti­ma­ti e ver­sa­ti ai sen­si dei ca­po­ver­si 2 e 3 so­no rim­bor­sa­te o ri­scos­se suc­ces­si­va­men­te.17

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

Art. 10 Obbligo di notifica  

1 Per gli im­pian­ti nu­clea­ri, i for­ni­to­ri del­la co­per­tu­ra pri­va­ta no­ti­fi­ca­no all’UFE al più tar­di en­tro il 15 no­vem­bre di ogni an­no i pre­mi per l’an­no suc­ces­si­vo per la co­per­tu­ra pri­va­ta se­con­do la leg­ge.

1bis Se l’im­por­to di co­per­tu­ra per un im­pian­to nu­clea­re di cui all’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1bis è ri­dot­to nel cor­so dell’an­no, i for­ni­to­ri del­la co­per­tu­ra pri­va­ta co­mu­ni­ca­no all’UFE il pre­mio per il re­sto dell’an­no al più tar­di 30 gior­ni pri­ma del­la da­ta di ri­fe­ri­men­to per la ri­du­zio­ne.18

2 Per i tra­spor­ti di so­stan­ze nu­clea­ri, i for­ni­to­ri del­la co­per­tu­ra pri­va­ta no­ti­fi­ca­no all’UFE:

a.
al più tar­di en­tro il 31 gen­na­io:
1.
per ogni eser­cen­te di im­pian­ti nu­clea­ri, i pre­mi del­la co­per­tu­ra pri­va­ta ai sen­si del­la leg­ge ac­cu­mu­la­ti nell’eser­ci­zio an­nua­le tra­scor­so,
2.
il nu­me­ro di tra­spor­ti as­si­cu­ra­ti da ta­le eser­cen­te nell’eser­ci­zio an­nua­le tra­scor­so;
b.
al più tar­di en­tro il 15 no­vem­bre:
1.
per ogni eser­cen­te di im­pian­ti nu­clea­ri, i pre­mi del­la co­per­tu­ra pri­va­ta ai sen­si del­la leg­ge sti­ma­ti per l’an­no suc­ces­si­vo,
2.
il nu­me­ro di tra­spor­ti che si pre­su­me sa­ran­no ef­fet­tua­ti da ta­le eser­cen­te l’an­no suc­ces­si­vo.

3 Nel­la no­ti­fi­ca di cui al ca­po­ver­so 2 so­no in­di­ca­te se­pa­ra­ta­men­te le so­stan­ze nu­clea­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 1 let­te­ra c e le so­stan­ze nu­clea­ri ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3.

4 Se il for­ni­to­re del­la co­per­tu­ra pri­va­ta ade­gua la pro­pria co­per­tu­ra per i ri­schi esclu­si ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 3, il ter­mi­ne di no­ti­fi­ca di cui ai ca­po­ver­si 1 e 2 let­te­ra b so­no pro­ro­ga­ti al 15 di­cem­bre.19

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vi­go­re dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

Art. 11 Valuta e scadenza  

1 L’UFE ri­scuo­te i con­tri­bu­ti in fran­chi sviz­ze­ri.

2 I con­tri­bu­ti so­no pa­ga­bi­li al più tar­di 30 gior­ni do­po il pas­sag­gio in giu­di­ca­to del­la de­ci­sio­ne che ne sta­bi­li­sce l’im­por­to.

Art. 12 Pretese nei confronti della Confederazione  

1 Le pre­te­se di pre­sta­zio­ni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne van­no fat­te va­le­re pres­so l’UFE.

2 L’UFE può in­ca­ri­ca­re del trat­ta­men­to di ta­li pre­te­se l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze o, con il con­sen­so di que­st’ul­ti­ma, i for­ni­to­ri del­la co­per­tu­ra pri­va­ta.

Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero

Art. 13 Importazione ed esportazione  

L’eser­cen­te di un im­pian­to nu­clea­re sviz­ze­ro ri­spon­de per i dan­ni nu­clea­ri de­ri­van­ti dal tra­spor­to di so­stan­ze nu­clea­ri da o ver­so un im­pian­to nu­clea­re sviz­ze­ro, sem­pre che ta­li so­stan­ze si tro­vi­no su ter­ri­to­rio sviz­ze­ro nel mo­men­to in cui ac­ca­de l’in­ci­den­te nu­clea­re.

Art. 14 Transito  

1 Per tra­spor­ta­re so­stan­ze nu­clea­ri at­tra­ver­so la Sviz­ze­ra, l’eser­cen­te di un im­pian­to nu­clea­re este­ro de­ve con­clu­de­re con un as­si­cu­ra­to­re o con un al­tro ga­ran­te un con­trat­to a co­per­tu­ra de­gli im­por­ti di cui all’ar­ti­co­lo 4 ca­po­ver­si 1 let­te­ra c, 2 e 3 e all’ar­ti­co­lo 5 del­la leg­ge.

2 L’eser­cen­te di un im­pian­to nu­clea­re este­ro de­ve inol­tre for­ni­re la pro­va che di­spo­ne di un’as­si­cu­ra­zio­ne o di un’equi­va­len­te ga­ran­zia fi­nan­zia­ria di al­tro ge­ne­re per i dan­ni nu­clea­ri co­per­ti ai sen­si de­gli ar­ti­co­li 10 e 11 LRCN (art. 3 cpv. 3 LRNC).

Art. 15 Trasporti esclusivamente all’interno del territorio svizzero  

Se il tra­spor­to di so­stan­ze nu­clea­ri av­vie­ne esclu­si­va­men­te all’in­ter­no del ter­ri­to­rio sviz­ze­ro, il cer­ti­fi­ca­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 4 let­te­ra d del­la Con­ven­zio­ne di Pa­ri­gi20 non è ne­ces­sa­rio.

Sezione 5: Fondo per danni nucleari

Art. 16 Forma giuridica  

Il Fon­do per dan­ni nu­clea­ri (Fon­do) è pri­vo di per­so­na­li­tà giu­ri­di­ca, ma fi­nan­zia­ria­men­te au­to­no­mo.

Art. 17 Entrate e uscite  

1 Ven­go­no ac­cre­di­ta­ti al Fon­do:

a.
i con­tri­bu­ti ver­sa­ti dal­le per­so­ne ci­vil­men­te re­spon­sa­bi­li (art. 8 e 9);
b.
gli in­te­res­si (art. 18 cpv. 1);
c.
le pre­te­se di ri­val­sa del­la Con­fe­de­ra­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 LRCN.

2 Ven­go­no ad­de­bi­ta­ti al Fon­do:

a.
le pre­sta­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 10 e 11 LRCN;
b.
le spe­se am­mi­ni­stra­ti­ve, com­pre­se le spe­se per la li­qui­da­zio­ne dei dan­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 2 LRCN;
c.
gli in­te­res­si se­con­do l’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 2.

3 Le en­tra­te e le usci­te del Fon­do non fi­gu­ra­no nel con­to fi­nan­zia­rio del­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

Art. 18 Interessi e anticipi  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne pa­ga in­te­res­si sul pa­tri­mo­nio del Fon­do.

2 Se ne­ces­sa­rio la Con­fe­de­ra­zio­ne può ac­cor­da­re al Fon­do an­ti­ci­pi; que­sti frut­ta­no in­te­res­si e van­no rim­bor­sa­ti.

Art. 19 Amministrazione e verifica  

1 L’UFE am­mi­ni­stra il Fon­do. Ne pub­bli­ca il con­to an­nua­le, il bi­lan­cio e lo sta­to pa­tri­mo­nia­le.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni in­ca­ri­ca un ser­vi­zio di con­trol­lo in­di­pen­den­te di ve­ri­fi­ca­re il con­to an­nua­le del Fon­do.21

3 Pos­so­no fun­ge­re da ser­vi­zio di con­trol­lo so­la­men­te le per­so­ne e le im­pre­se di re­vi­sio­ne abi­li­ta­te qua­li pe­ri­ti re­vi­so­ri dall’Au­to­ri­tà fe­de­ra­le di sor­ve­glian­za dei re­vi­so­ri ai sen­si del­la leg­ge del 16 di­cem­bre 200522 sui re­vi­so­ri.

4 È fat­ta sal­va la vi­gi­lan­za fi­nan­zia­ria eser­ci­ta­ta dal Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze con­for­me­men­te al­la leg­ge del 28 giu­gno 196723 sul Con­trol­lo del­le fi­nan­ze.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769).

22 RS 221.302

23 RS 614.0

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Servizio competente  

L’UFE è il ser­vi­zio com­pe­ten­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 31 ca­po­ver­so 2 LRCN.

Art. 21 Abrogazione e modifica di altri atti normativi  

1 L’or­di­nan­za del 5 di­cem­bre 198324 sul­la re­spon­sa­bi­li­tà ci­vi­le in ma­te­ria nu­clea­re è abro­ga­ta.

2 ...25

24 [RU 1983 1898; 1985 1981; 1987 1484n. III; 1997 2497; 2001 322; 2003 2478; 2007 4477n. IV 21; 2015 315]

25 La mod. può ese­re con­sul­ta­ta al­la RU 2021 860.

Art. 22 Disposizione transitoria  

1 Per l’an­no in cui la pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re, la no­ti­fi­ca di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 1 de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta en­tro due me­si dall’en­tra­ta in vi­go­re.

2 L’UFE fis­sa i con­tri­bu­ti di cui all’ar­ti­co­lo 8 en­tro due me­si dal ri­ce­vi­men­to del­la no­ti­fi­ca di cui al ca­po­ver­so 1.

3 Per l’an­no in cui vie­ne ef­fet­tua­to il pri­mo tra­spor­to di so­stan­ze nu­clea­ri dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za, i con­tri­bu­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9 ven­go­no fis­sa­ti nel pri­mo tri­me­stre dell’an­no suc­ces­si­vo. Non vie­ne ef­fet­tua­ta al­cu­na sti­ma prov­vi­so­ria né al­cu­na ri­scos­sio­ne dei con­tri­bu­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­si 2 e 3.

Art. 23 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2022

Allegato 1 26

26 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

(art. 8 cpv. 1)

Centrali nucleari e ZWILAG

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

dove:

SConf

=

supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L1

=

limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1 (1200 milioni di euro);

L0

=

limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5;

LInf

=

sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;

=

sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;

pParte1

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

pParte2

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completa-mente dalla copertura privata;

pParte3

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

pParte4

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

PA

=

premio per la copertura del danno nucleare secondo l’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4−6 della Convenzione del 29 luglio 196027 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

Allegato 2 28

28 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

(art. 9 cpv. 1)

Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

dove:

SConf

=

supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L1

=

limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1;

L0

=

limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5;

LInf

=

sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;

=

sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;


=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;

qParte1

=

probabilità di accadimento, nell’ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

PC

=

premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 196029 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

Allegato 3 30

30 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 812).

(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

Contributo alla
Confederazione =

dove:

SConf

=

supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L1

=

limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5;

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;

=

probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;

qParte1

=

probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

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