Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)
Disposizioni generali (1 - 2)
Durata di validità (3 - 3)
Categorie (4 - 7)
Forma e contenuti (8 - 9)
Esenzione dall’obbligo di licenza e di certificato (10 - 10)
Conseguimento dell’abilitazione
Requisiti personali per la formazione (11 - 15)
Licenza di aspirante conducente (16 - 19)
Corse d’istruzione (20 - 21)
Esami di capacità (22 - 31)
Permesso di guida provvisorio (32 - 32)
Età minima per l’inizio dell’attività (33 - 33)
Pratica di guida (34 - 37)
Esami periodici (38 - 39)
Esami medici e accompagnamenti periodici (40 - 41)
Rinnovo e sostituzione delle licenze e dei certificati (42 - 43)
Conducenti di veicoli motore provenienti dall’estero
Corse sulle tratte e in stazioni in prossimità del confine (44 - 46)
Corse al di fuori delle tratte e delle stazioni in prossimità del confine (47 - 49)
Servizi competenti per la valutazione
Periti esaminatori (50 - 55)
Medico di fiducia (56 - 62)
Psicologi di fiducia (63 - 69)
Disposizioni finali (70 - 73)
Tratte con peso rimorchiato limitato per macchinisti delle categorie A, B80 e B100
Tratte transfrontaliere e stazioni in territorio straniero e svizzero