|
Art. 10 Obbligo di indicare il prezzo
1Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:1 - a.
- saloni da parrucchiere;
- b.
- lavori correnti nelle autorimesse;
- c.
- ramo alberghiero;
- d.2
- istituti di bellezza e cure del corpo;
- e.3
- centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
- f.
- taxi;
- g.
- ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive;
- h.
- noleggi di veicoli, d’apparecchi e di impianti;
- i.4
- lavanderie e pulitura a secco (principali procedimenti e articoli);
- k.
- parcheggio di autovetture;
- l.
- ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);
- m.5
- offerta di corsi;
- n.6
- viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»;
- o.7
- servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
- p.8
- servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;
- q.9
- prestazioni quali i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
- r.10
- apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
- s.11
- diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili;
- t.12
- prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti;
- u.13
- agenzie di onoranze funebri;
- v. 14
- prestazioni notarili.
2Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d’autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente .15 3In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.16
1 Nuovo testo giusta l’art. 107 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 945). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). 6 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 7 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). 8 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). 9 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). 10 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). 11 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). 12 Introdotta dal n. I dell’O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 13 Introdotta dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
|
Art. 11 Modo d’indicazione
1I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili. 1bis...1 2L’indicazione deve evidenziare il genere e l’unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono. 3Nel ramo alberghiero, l’indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L’indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.2 4Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente.3
1 Introdotto dal n. I dell’O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dal n. I dell’O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). 2 Nuovo testo giusta l’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
|
Art. 11a Indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto
1Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventivamente informato in modo chiaro e gratuito. L’informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell’offerta. 2Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni. 3Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall’annuncio tariffario. 4Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applicazione e a prescindere dal loro importo. 5La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunicazione dell’informazione. 6Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l’offerta. 7Se il consumatore fruisce di un servizio d’informazione sugli elenchi di cui all’articolo 31adell’ordinanza del 6 ottobre 19972 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescindere dall’importo.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161). 2 RS784.104
|
Art. 11abis Indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto
1L’indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall’articolo 13a. 2Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se: - a.
- il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile direttamente sul pulsante digitale che permette di accettare l’offerta; o
- b.
- il prezzo è indicato, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, in prossimità immediata del pulsante che permette di accettare l’offerta e su questo pulsante figura, sempre in modo ben visibile e chiaramente leggibile, l’indicazione «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile.
3Le prestazioni di servizi offerte via Internet o mediante comunicazione di dati e contabilizzate nella fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione o attraverso un collegamento prepagato possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest’ultimo ha espressamente accettato l’offerta del suo fornitore di servizi di telecomunicazione.
1 Introdotto dal n. II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).
|
Art. 11b Modalità d’indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione
1Per le prestazioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d’informazione quali testi, immagini, sequenze audio o video (push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, sia nel luogo in cui è proposta l’offerta sia sul loro apparecchio terminale mobile, prima di attivare il servizio:2 - a.
- sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa;
- b.
- sul prezzo da pagare per unità d’informazione;
- c.
- sulla procedura per disattivare il servizio;
- d.3
- sul numero massimo di singole informazioni per minuto.
2Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio terminale mobile, di avere accettato l’offerta.4 3In seguito all’accettazione dell’offerta ai sensi del capoverso 2, il consumatore deve essere informato gratuitamente, ad ogni unità d’informazione, sulla procedura per disattivare il servizio. Può essergli offerta la possibilità di rinunciare gratuitamente a questa informazione.5
1 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 3 Introdotta dall’art. 107 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 945). 4 Introdotto dall’art. 107 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU 2007 945). Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). 5 Introdotto dal n. II dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5821). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
|
Art. 11c Modalità d’indicazione delle tariffe aeree
1Chi propone tariffe aeree ai consumatori in Svizzera, in qualsiasi forma, segnatamente anche in Internet, per servizi aerei a partire da un aeroporto in Svizzera o nell’Unione europea deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili. 2Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso include la tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. 3Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere indicati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest’ultima, i seguenti elementi: - a.
- le imposte;
- b.
- le tasse aeroportuali; e
- c.
- altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al carburante.
4I supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata espressamente (opt-in).
1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).
|
Art. 12 Mance
1La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre. 2Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indicazione di cifre sono vietate. 3È vietato chiedere mance oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.
|