Legge federale
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Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni
1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell’invio dei dati. 2 Per alleggerire l’onere delle persone interrogate nell’ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell’Ufficio federale i dati di cui all’articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l’utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. 3 I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 200313 sulla firma elettronica. 4 L’Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. 5 In collaborazione con i Cantoni, l’Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari. 13 RS 943.03 |