Legge federale
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Art. 48 Genere dell’aiuto
1 Nell’ambito dell’articolo 47, la Confederazione procura, garantisce e concede direttamente mutui e anticipazioni in applicazione analogica degli articoli 35 a 39, 43, 44 e 46 della presente legge. 2 Inoltre, la Confederazione, in applicazione analogica dell’articolo 42. può concedere contributi a fondo perso. |