Legge federale
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Art. 3227
1 Se l’espropriazione lede contratti di locazione o d’affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l’avviso personale e informare l’espropriante di tali contratti. 2 Se i locatori ricevono l’avviso personale soltanto dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, ai conduttori e agli affittuari si applicano gli stessi termini previsti per i locatori. 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). BGE
100 IB 293 () from 13. November 1974
Regeste: Enteignungsverfahren Die in Art. 41 EntG vorgesehenen Säumnisfolgen treten für den geschädigten Mieter nur ein, wenn eine öffentliche Auflage in der Gemeinde der gelegenen Sache erfolgte oder ihm durch den Vermieter von der Enteignung Mitteilung gemacht wurde. Der Vermieter ist im Enteignungsverfahren nicht Vertreter des Mieters. |