Legge federale
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Art. 15 Procedura
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni comunica per scritto all’interessato l’apertura di una procedura penale. All’interessato è offerta la possibilità di esprimersi sulle accuse che gli sono mosse. 2 Al termine dell’istruzione l’Amministrazione federale delle contribuzioni pronuncia una condanna o l’archiviazione e notifica per scritto la decisione all’interessato. 3 La decisione di condanna o di archiviazione può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.13 4 Se l’individuazione delle persone fisiche punibili dovesse necessitare misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena, è possibile rinunciare al perseguimento di queste persone e condannare in loro vece al pagamento della multa l’agente pagatore. 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 61 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |