Legge federale
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Art. 22
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:
2 Nell’intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia. 3 L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi. |