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Art. 38 Disposizioni transitorie
1I detentori di collezioni di dati devono, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, notificare le collezioni esistenti che devono essere registrate secondo l'articolo 11. 2Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, essi devono prendere le misure necessarie ad assicurare l'esercizio del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 8. 3Gli organi federali possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2000 le collezioni di dati esistenti che contengono dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, senza che siano soddisfatte le premesse dell'articolo 17 capoverso 2.1 4Nel settore dell'asilo e degli stranieri, il termine previsto nel capoverso 3 è prorogato fino all'entrata in vigore della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo completamente riveduta e della modifica della legge federale del 26 marzo 19313 sulla dimora e il domicilio degli stranieri.4 1 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 26 giu. 1998, in vigore fino al 31 dic. 2000 (RU 1998 1586; FF 1998 1145 1149). |