Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitaledel 27 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 33 Procedura di misurazione del rischio
1La direzione del fondo o la SICAV applica l’approccio «Commitment I», l’approccio «Commitment II» o l’approccio modello. 2L’approccio modello può essere applicato solo previa approvazione della FINMA. 3La direzione del fondo o la SICAV armonizza la prescelta procedura di misurazione del rischio in funzione degli obiettivi e della politica d’investimento come pure del profilo di rischio di ogni fondo in valori mobiliari. 4L’approccio modello deve essere obbligatoriamente applicato se:
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