Ordinanza
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Art. 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo 6
1 La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al consumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’estensione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati. 2 La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati. 3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine. 4 La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposizione del pubblico. 6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229). |