Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 3 Notifica
1Le collezioni di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) sono notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) prima di essere rese operative.1 La notifica contiene le informazioni seguenti:
2Ogni detentore di una collezione di dati tiene aggiornate le informazioni. ...2 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
