Ordinanza
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Art. 11a Rinvio del periodo di riposo settimanale durante corse circolari transfrontaliere 43
1 In deroga all’articolo 11 capoverso 3, il conducente può rinviare l’inizio del periodo di riposo settimanale fino a un massimo di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale regolare se:
2 In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all’articolo 8 capoverso 1 deve essere ridotto a 3 ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo. 3 Se il conducente rinvia il periodo di riposo settimanale, dopo il rinvio deve effettuare:
43 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239). 44 RS 745.11 45 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |