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Art. 9 Distruzione, perdita o deterioramento della merce
1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce se il danno si è verificato durante il trasporto aereo. 2 La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.7 3 Il vettore non è responsabile se risulta che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva da uno o alcuni dei seguenti fatti:
4 Il trasporto aereo ai sensi del capoverso 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. L’articolo 18 paragrafo 4 della Convenzione di Montreal si applica per analogia al periodo del trasporto. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 743). |