Ordinanza
|
Art. 33a Restituzione in caso di noleggio di veicoli per l’Esercito o la protezione civile 79
1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo noleggiato per l’Esercito o la protezione civile circola per uno scopo di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a o abis, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola sia per un tale scopo sia quale veicolo assoggettato alla tassa forfettaria, la restituzione è pari alla metà dell’importo. 2 Le domande di restituzione, corredate dei relativi fogli di controllo delle corse, contratti di noleggio, verbali di presa in consegna e di consegna nonché dell’indicazione dello scopo d’impiego, devono essere presentate all’UDSC entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L’UDSC può esigere altri mezzi probatori. 3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti. 79 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513). |