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Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà
1La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. 2Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi. 3Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia. 4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
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Art. 109 Settore locativo
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione. 2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.
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Art. 110 Lavoro * 62
1 La Confederazione può emanare prescrizioni su: - a.
- la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b.
- i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c.
- il servizio di collocamento;
- d.
- il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale. 3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato. 62* Con disposizione transitoria.
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Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. 2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione. 3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative. 4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.
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Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: - a.
- l’assicurazione è obbligatoria;
- abis.63
- versa prestazioni in denaro e in natura;
- b.
- le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
- c.
- la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
- d.
- le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.
3 L’assicurazione è finanziata: - a.
- con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
- b.64
- con prestazioni finanziarie della Confederazione.
4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.65 5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò. 6 ...66 63 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 64 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 65 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 66 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849).
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Art. 112a Prestazioni complementari 67
1 La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. 2 La legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.
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Art. 112b Promozione dell’integrazione degli invalidi * 6869
1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità. 2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. 3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.
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Art. 112c Aiuto agli anziani e ai disabili * 7071
1 I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili. 2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
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Art. 113 Previdenza professionale * 72
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: - a.
- la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
- b.
- la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c.
- i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d.
- chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
- e.
- per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. 4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. 72* Con disposizione transitoria.
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Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: - a.
- l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
- b.
- l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c.
- chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. 4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie. 5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.
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Art. 115 Assistenza agli indigenti
Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.
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Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. 2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. 3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. 4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
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Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. 2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
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Art. 117a Cure mediche di base 73
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure. 2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti: - a.
- la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse;
- b.
- l’adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.
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Art. 117b Cure infermieristiche * 7475
1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità. 2 Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristi-che siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.
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Art. 118 Protezione della salute
1 Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. 2 Emana prescrizioni su: - a.
- l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
- b.76
- la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti;77*
- c.
- la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
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Art. 118a Medicina complementare 78
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.
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Art. 118b Ricerca sull’essere umano 79
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell’importanza della ricerca per la salute e la società. 2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: - a.
- ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
- b.
- i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
- c.
- un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
- d.
- un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.
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Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti: - a.
- tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b.
- il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
- c.80
- le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;
- d.
- la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e.
- non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f.
- il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
- g.
- ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.
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Art. 119a Medicina dei trapianti 81
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute. 2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa. 3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
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Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano * 82
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali. 82* Con disposizione transitoria.
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