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Art. 26 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata
(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI) 1 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- c.
- sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI.
2 L’autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un’attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.
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Art. 27 Familiari stranieri con diritto di esercitare un’attività lucrativa
(art. 46 LStrI) Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un’attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività senza ulteriore procedura d’autorizzazione.
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Art. 2858
58 Abrogato dal n. I dell’O del 4 dic. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6413).
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Art. 29 Figli stranieri di cittadini svizzeri
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 LStrI possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 201459 sulla cittadinanza (LCit).60 2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4. 59 RS 141.0 60 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
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Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit61) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.62 2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4. 3 Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell’articolo 36 LCit o revocata in virtù dell’articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d’ammissione della LStrI.63 61 RS 141.0 62 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577). 63 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).
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Art. 30a Formazione professionale di base 64
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 14 LAsi) 1 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se: - a.
- il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro dodici mesi; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- d.65
- il richiedente soddisfa i criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI;
- e.66
- ...
- f.
- rivela la sua identità.
2 Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 31. 3 I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 31. 64 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 20127267). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 66 Abrogata dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
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Art. 31 Casi personali particolarmente gravi
(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi) 1 Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: - a.67
- l’integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI;
- b.68
- ...
- c.
- la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- d.69
- la situazione finanziaria;
- e.
- la durata della presenza in Svizzera;
- f.
- lo stato di salute;
- g.
- la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine.
2 Il richiedente deve rivelare la sua identità. 3 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- c.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
4 L’esercizio di un’attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se: - a.
- sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività secondo l’articolo 19 lettera b LStrI;
- b.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
5 Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell’età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l’articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70 6 Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l’articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d’integrazione o d’occupazione.71 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 68 Abrogata dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 71 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
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Art. 32 Importanti interessi pubblici
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: - a.
- aspetti culturali significativi;
- b.
- ragioni politiche;
- c.
- notevoli interessi fiscali cantonali e
- d.
- se la presenza della persona straniera è necessaria nell’ambito di un procedimento penale.
2 Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 capoverso 3 o 4.
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Art. 33 Minori affiliati 72
(art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI) Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l’accoglimento di un affiliando straniero sono adempite. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
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Art. 3473
73 Abrogato dal n. I dell’O del 22 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 20143541).
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Art. 35 Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani 74
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d’esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.75 2 Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.76 3 Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:77 - a.
- dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
- b.
- ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
- c.
- in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
- d.
- viola gravemente la sicurezza e l’ordine pubblici.
74 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 75 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 76 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 77 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
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Art. 36 Soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1 Prima della fine del tempo di riflessione (art. 35) l’autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) se e per quanto tempo è necessaria un’ulteriore presenza dello straniero in questione. 2 L’autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.78 3 Per i motivi di cui all’articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato. 4 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato, se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- c.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
5 Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell’ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera. 6Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno in presenza di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime nonché dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull’ammissione provvisoria (art. 83 LStrI). 78 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
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Art. 36a Soggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni 79
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1 Nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora: - a.
- se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull’attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 201180 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o
- b.
- se è stato concluso un accordo riguardo all’accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall’estero ai sensi dell’articolo 28 LPTes.
2 Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall’autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni. 3 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoversi 3 o 4. 79 Introdotto dall’all. n. II 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 80 RS 312.2
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Art. 37 Programmi di aiuto e di sviluppo
(art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI) Per un soggiorno nell’ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
- c.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- d.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
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Art. 38 Formazione e formazione continua con attività accessoria
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)81 Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:82 - a.
- la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunga gli studi;
- b.
- l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
- c.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- d.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741).
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Art. 39 Formazione con periodo di pratica obbligatoria
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell’ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un’attività lucrativa se: - a.
- tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- d.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
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Art. 40 Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) 1 Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un’attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.
2 L’attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.
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Art. 41 Scambi internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorase: - a.
- esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStrI;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
- d.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- e.
- sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI;
- f.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
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Art. 42 Praticanti
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI) 1 La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali. 2 La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo. 3 La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell’ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.
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Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) 1 Le condizioni d’ammissione della LStrI non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione: - a.
- i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- b.
- i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- c.
- le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- d.
- il personale al servizio di persone designate nelle lettere a–c, titolare di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- e.
- i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell’esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera;
- f.
- i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d’informazione, di radio e di televisione, con sede all’estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il DFAE o presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
- g.
- le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri che, in virtù degli accordi bilaterali, svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri;
- h.
- i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera cui il Consiglio federale concede corrispondenti agevolazioni.
2 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE. 3 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
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Art. 44 Attività lucrativa accessoria di stranieri con particolari funzioni internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) Se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa accessoria: - a.
- i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- b.
- i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- c.
- le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
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Art. 45 Attività lucrativa dei familiari di stranieri con particolari funzioni internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) 1 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri. 2 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all’articolo 22 LStrI.
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Art. 46 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. h LStrI) Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se: - a.
- esiste un interesse dell’economia svizzera secondo l’articolo 18 lettera a LStrI;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
- d.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- e.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
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Art. 4783
83 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 20105959).
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Art. 48 Impiegati alla pari
(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI) 1 L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se: - a.
- il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 198984 sul collocamento;
- b.85
- sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
- c.
- la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
- d.
- frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
- e.
- la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un’intera giornata libera la settimana;
- f.
- la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;
- g.
- alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.
2 I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati. 84 RS 823.11 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205853).
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Art. 49 Riammissione di stranieri
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI) 1 Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: - a.
- il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStrI); e
- b.
- la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.86
2 L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- c.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).
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Art. 50 Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all’estero a scopo di lavoro o di formazione continua 87
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI) Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:88 - a.
- l’autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- d.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741).
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Art. 51 Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all’estero
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI) Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all’estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se: - a.
- non parte prima dei due mesi che precedono l’inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- d.
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.
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Art. 52 Richiedenti l’asilo
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 43 LAsi) 1 Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un’attività lucrativa se: - a.
- la situazione dell’economia e del mercato del lavoro lo consente;
- b.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- c.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- d.
- è rispettata la priorità secondo l’articolo 21 LStrI.
- e.89
- non è oggetto di un’espulsione giudiziaria ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale90 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192791 passata in giudicato.
2 ...92 89 Introdotta dal n. I 1 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431). 90 RS 311.0 91 RS 321.0 92 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
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Art. 53 Persone bisognose di protezione 93
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi) 1 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa dipendente temporanea se: - a.
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- b.
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.
2 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere b e c LStrI. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 167).
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Art. 53a Programmi d’occupazione 94
(art. 85 LStrI e art. 43 LAsi) Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAsi sottostà alle condizioni stabilite in tale programma. 94 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
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