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Art. 51 Regolamento
Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento.
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Art. 52 Presidenza
1Su proposta della Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari: - a.
- il presidente del Tribunale penale federale;
- b.
- il vicepresidente del Tribunale penale federale.
2Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola. 3Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno. 4In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
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Art. 53 Corte plenaria
1La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. 2Alla Corte plenaria competono: - a.1
- l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l’informazione, nonché le spese procedurali e le indennità di cui all’articolo 73;
- b.
- la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- c.
- le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
- d.
- l’adozione del rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale;
- e.2
- la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali, nonché la nomina dei presidenti e vicepresidenti delle corti, su proposta della Commissione amministrativa;
- f.3
- l’assegnazione dei giudici non di carriera alle corti penali e alle corti dei reclami penali su proposta della Commissione amministrativa;
- g.
- l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h.
- l’emissione di pareri sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione;
- i.
- le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- j.
- altri compiti attribuitile per legge.
3La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici. 4Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
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Art. 54 Commissione amministrativa
1La Commissione amministrativa è composta: - a.
- del presidente del Tribunale penale federale;
- b.
- del vicepresidente del Tribunale penale federale;
- c.
- di altri tre giudici al massimo.
2Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per: - a.
- adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
- b.
- decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;
- c.
- assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti su proposta delle corti medesime;
- d.
- approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- e.1
- garantire un’adeguata formazione continua del personale;
- f.
- autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività al di fuori del Tribunale;
- g.
- svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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Art. 55 Costituzione delle corti
1La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.1 2Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali. 3Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua. Se necessario, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d’appello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP2.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). 2 RS312.0 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
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Art. 56 Presidenza delle corti
1I presidenti e i vicepresidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte. 2In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
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Art. 57 Votazione
1La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3Se il Tribunale penale federale decide nell’ambito delle sue competenze giurisprudenziali, l’astensione dal voto non è ammessa.
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Art. 58 Ripartizione delle cause
La Corte plenaria disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.
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Art. 59 Cancellieri
1I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. 2Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale. 3Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
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Art. 60 Amministrazione
1Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa. 2Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. 3Tiene una contabilità propria.
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Art. 61 Segretario generale
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.
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Art. 62 Infrastruttura
1Il DFF è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale. 2Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3Il Tribunale penale federale conclude una convenzione con il Consiglio federale per definire i dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF.
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Art. 62a Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
1Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
1 Introdotto dal n. II 3 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF2009 7407). 2 RS 172.010
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Art. 63 Informazione
1Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza. 2La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. 3Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4Per la cronaca giudiziaria il Tribunale penale federale può prevedere un accreditamento.
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Art. 64 Principio della trasparenza
1La legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi. 2Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di mediazione secondo gli articoli 13–15 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza. In tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.
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