Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge federale del 4 ottobre 19852 sui percorsi pedonali ordina: 2 RS 704 |
Sezione 1: Pianificazione, sistemazione, manutenzione |
Art. 2 Collaborazione della Confederazione
1 I Cantoni sottopongono i piani all’Ufficio federale delle strade3 (Ufficio federale):
2 Simultaneamente presentano all’Ufficio un rapporto su:
3 Il Consiglio federale chiede il parere dei servizi federali interessati. Li coordina e li commina al Cantone. 4 L’articolo 10 della LPS (considerazione, sostituzione) non è applicabile ai percorsi pedonali e ai sentieri che non soddisfano le esigenze della LPS. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). |
Art. 4 Sistemazione e preservazione
1 I Cantoni provvedono alla sistemazione, alla manutenzione e alla segnalazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, che hanno incluso nei piani. 2 L’Ufficio federale emana direttive sulla segnalazione dei sentieri. 3 Nelle città e nelle località di una certa importanza, i raccordi pedonali che sono parte di una rete di percorsi pedonali di cui all’articolo 2 LPS devono essere segnalati uniformemente. |
Art. 7 Beneficiari di sussidi federali
1 La Confederazione può, nei limiti dei crediti accordati, concedere sussidi a persone giuridiche di diritto privato che, a scopi d’utilità pubblica, dedicano permanentemente la parte prevalente della loro attività al promovimento delle reti di percorsi pedonali e di sentieri (organizzazioni private specializzate). 2 Le organizzazioni private specializzate devono allegare alla domanda di sussidi gli statuti, il rapporto d’attività, il conto annuo e il rapporto di revisione. |
Sezione 2: Compiti della Confederazione |
Art. 8 Doveri dei servizi federali
1 I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in regìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:
2 I servizi federali sottopongono per parere ai Cantoni i progetti che toccano i percorsi pedonali e i sentieri figuranti nei piani. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.6 4 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). 6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703). |
Art. 9 Collaborazione di organizzazioni private specializzate
L’Ufficio federale fa capo a organizzazioni private specializzate per:
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Art. 10 Documentazione e ricerca
1 L’Ufficio federale fornisce la documentazione necessaria per la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e di sentieri e coordina i corrispondenti lavori di ricerca. 2 Mette questi atti a disposizione dei Cantoni e di altri interessati. 3 Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.7 7 Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620) |
Sezione 3: Organizzazione e protezione giuridica |
Art. 128
8 Abrogato dal n. II 5 dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). |
Sezione 4: Entrata in vigore |