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Art. 2722
La procedura d’espropriazione dev’essere svolta in combinazione con la procedura di approvazione dei piani concernente l’opera per la quale s’intende procedere a espropriazioni. Se la legge non prevede una procedura di approvazione dei piani, la procedura d’espropriazione dev’essere svolta come procedura indipendente. 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 2823
1 Se per un’opera che richiede un’approvazione dei piani sono necessarie espropriazioni, la domanda di approvazione dei piani deve esprimersi in merito alla necessità e all’estensione delle espropriazioni. 2 Alla domanda di approvazione dei piani devono essere allegati un piano d’espropriazione e una tabella dei diritti da espropriare indicante i fondi di cui si chiede l’espropriazione, i loro proprietari, le superfici nonché i diritti reali limitati e diritti personali annotati da espropriare risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici. 3 Nel caso di costituzione di servitù, devono essere esposte le grandi linee del loro contenuto. 4 Nel caso di espropriazione a titolo temporaneo, dev’esserne indicata la durata. 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 2924
24 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3025
1 Nel testo pubblicato della domanda di approvazione dei piani va indicato che le istanze di cui all’articolo 33 capoversi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine di opposizione. 2 Vi si deve richiamare espressamente l’attenzione: - a.
- sull’articolo 32, concernente l’informazione dei conduttori e degli affittuari;
- b.
- sugli articoli 42–44, concernenti il bando di espropriazione.
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3126
1 Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l’espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. 2 Per gli espropriandi che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. 3 L’avviso personale deve enunciare: - a.
- lo scopo e l’estensione dell’espropriazione;
- b.
- sommariamente, il genere e l’ubicazione dell’opera da costruire;
- c.
- i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione;
- d.
- il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione;
- e.
- la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all’articolo 33 capoverso 1;
- f.
- l’ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all’articolo 32;
- g.
- il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3227
1 Se l’espropriazione lede contratti di locazione o d’affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l’avviso personale e informare l’espropriante di tali contratti. 2 Se i locatori ricevono l’avviso personale soltanto dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, ai conduttori e agli affittuari si applicano gli stessi termini previsti per i locatori. 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3328
1 Le seguenti istanze devono essere fatte valere entro il termine di opposizione di trenta giorni: - a.
- le opposizioni all’espropriazione;
- b.
- le domande fondate sugli articoli 7–10;
- c.
- le richieste di prestazioni in natura (art. 18);
- d.
- le richieste d’ampliamento dell’espropriazione (art. 12);
- e.
- le domande d’indennità di espropriazione.
2 Hanno l’obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art. 23 e 24 cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l’espropriazione non devono essere notificati; i diritti d’usufrutto lo devono essere soltanto in quanto si affermi che dalla privazione dell’oggetto dell’usufrutto derivi un danno (art. 24). 3 Le indennità di espropriazione pretese secondo i capoversi 1 lettera e e 2 devono essere strutturate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19 e, nella misura del possibile, quantificate. Le domande d’indennità possono ancora essere precisate nella successiva procedura di conciliazione. 4 Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche se non sono stati notificati. 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3429
1 Con l’approvazione dei piani, l’autorità competente decide anche sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere a–c. 2 Qualora le istanze di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che l’approvazione dei piani è divenuta definitiva l’autorità competente per la stessa trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d’espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3530
1 Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e s’intende autorizzare espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31–34. 2 L’espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all’articolo 31 all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi. 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3631
1 Se sono espropriati diritti di cui all’articolo 5 senza dover prendere una decisione nell’ambito di una procedura combinata secondo gli articoli 28–35, dev’essere svolta una procedura indipendente d’espropriazione. 2 Se per l’opera è già stata svolta una procedura d’espropriazione, è ammessa una procedura indipendente d’espropriazione soltanto: - a.
- quando l’espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto contrariamente a quanto prevedono il piano d’espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l’avviso personale o in una misura che va oltre quanto previsto dagli stessi; oppure
- b.
- quando per l’espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell’avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale misura.
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3732
1 In quanto il diritto da espropriare sia di fatto già esercitato, l’espropriante, dopo esserne venuto a conoscenza, deve chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione. 2 In tali casi, anche l’espropriato può chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione. 3 Le istanze e pretese in materia di espropriazione si prescrivono in cinque anni da quando l’espropriato è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto in questione. 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3833
1 La procedura indipendente d’espropriazione compete al Dipartimento competente in materia. 2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani decide in luogo del Dipartimento se l’espropriazione è connessa con un’opera per la cui realizzazione la legislazione speciale prevede un’approvazione dei piani. 3 Rimangono salve le norme di competenza speciali previste in altre leggi federali. 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 3934
1 L’autorità competente esamina la domanda di apertura di una procedura indipendente d’espropriazione e chiede all’espropriante i documenti necessari. 2 In particolare, l’autorità competente può chiedere i documenti di cui all’articolo 28 e gli avvisi personali di cui all’articolo 31. 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 4035
1 L’autorità competente decide se è necessaria una pubblicazione con deposito pubblico della domanda di espropriazione; gli articoli 30–33 si applicano per analogia. 2 Se non è necessaria una pubblicazione, l’autorità competente sottopone direttamente la domanda di espropriazione a chi vi è contrario e a eventuali altri interessati; gli articoli 31–33 e 35 capoverso 2 si applicano per analogia. 3 L’autorità competente può inoltre ordinare il picchettamento e l’indicazione dei profili dell’opera prevista. 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 4136
1 L’autorità competente decide sulle opposizioni in materia di espropriazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere a–c. 2 Qualora le istanze di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e rendano necessaria una procedura di conciliazione e, se del caso, una procedura di stima, dopo che la decisione di cui al capoverso 1 è divenuta definitiva l’autorità competente trasmette al presidente della commissione di stima competente segnatamente la decisione, i piani approvati, il piano d’espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate. 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 4237
Dalla notificazione dell’avviso personale o della domanda di espropriazione all’espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell’espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l’espropriazione più gravosa. 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 4338
Producendo un attestato dell’autorità competente per l’approvazione dei piani o dell’autorità competente in virtù dell’articolo 38, l’espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre. 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 44
1 L’espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d’espropriazione. 2 L’esistenza e l’importanza del danno vengono stabilite insieme coll’indennità d’espropriazione. 3 Quando siano trascorsi più di due anni dall’apertura della procedura d’espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad una discussione sulla fissazione dell’indennità, l’espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura speciale.
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