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Art. 17 Periodi d’accertamento 87
1 L’assicurato che, per almeno due giorni consecutivi, si sottopone a un accertamento prescritto dall’ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un’indennità giornaliera per ogni giorno d’accertamento. 2 Durante i periodi d’accertamento precedenti la concessione di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 LAI non sussiste il diritto a un’indennità giornaliera. 87Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 17bis Giorni non consecutivi 88
L’assicurato che si sottopone a un provvedimento d’integrazione durante almeno tre giorni non consecutivi nel corso di un mese ha diritto a un’indennità giornaliera: - a.
- per i giorni d’integrazione durante i quali è impedito al lavoro per tutta la giornata a causa del provvedimento d’integrazione;
- b.
- per i giorni d’integrazione e per quelli intercalari se l’incapacità lavorativa è almeno del 50 per cento nell’abituale attività.
88Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).
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Art. 18 Periodo di attesa in generale
1 L’assicurato la cui incapacità al lavoro è almeno del 50 per cento e che deve attendere l’inizio di una riformazione professionale ha diritto a un’indennità giornaliera durante il periodo d’attesa.89 2 Il diritto all’indennità nasce nel momento in cui l’ufficio AI constata l’opportunità di una riformazione professionale.90 3 I beneficiari di rendite che si sottopongono a misure d’integrazione non hanno diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa. 4 Fintanto che gli assicurati hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, non possono far valere alcun diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.91 89Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 90Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 91 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 19 Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego 92
1 L’assicurato non ha diritto a un’indennità giornaliera per il periodo in cui cerca un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca dell’impiego è preceduta da una prima formazione professionale, da una riformazione professionale o da un lavoro a titolo di prova, egli continua a ricevere, per 60 giorni al massimo, l’indennità giornaliera fino ad allora assegnatagli. 2 Fintanto che l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione, non può far valere alcun diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità. 92Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 2093
93Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 20bis94
94Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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Art. 20ter Indennità giornaliera e rendita d’invalidità 95
1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 capoverso 1 e 23bis LAI, d’importo inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita continua a essere pagata invece dell’indennità giornaliera. 2 Se durante la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita, scaduto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1bis LAI, è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell’ammontare della rendita. 95Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d’integrazione 96
1 L’indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d’integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un’indennità giornaliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.97 2 L’indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: - a.
- per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d’integrazione;
- b.
- per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d’integrazione;
- c.
- per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d’integrazione.98
3 ...99 4 Il diritto all’indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d’integrazione non è più applicato. 5 ...100 6 Se gli assicurati interrompono un provvedimento d’integrazione a causa di un infortunio, l’indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: - a.
- al massimo per i due giorni successivi all’infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- b.
- secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102
96 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 99 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 100 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). 101 RS 832.20 102 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 20quinquies Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno 103
Gli assicurati che beneficiano di un’indennità secondo la LIPG104 non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.
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Art. 20sexies Assicurati che esercitano un’attività lucrativa 105
1 Per assicurati che esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro (art. 6 LPGA).106 2 Sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa: - a.
- gli assicurati disoccupati che hanno diritto a una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o che ne avevano diritto almeno fino all’insorgere dell’incapacità al lavoro;
- b.
- gli assicurati che, dopo avere cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio, beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.
105 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 21 Principi di calcolo 107
1 ...108 2 Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l’assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa: - a.
- di una malattia;
- b.
- di un incidente;
- c.
- della disoccupazione;
- d.
- del servizio ai sensi dell’articolo 1a della LIPG109;
- e.110
- di maternità o paternità;
- f.111
- dell’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;
- g.112
- dell’accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
- h.113
- di altri motivi non imputabili a colpa propria.
3 Se l’ultima attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido.114 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 108 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 109 RS 834.1 110 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 111 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 112 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 113 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
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Art. 21bis Assicurati con un reddito regolare 115
1 Le persone che hanno un rapporto di lavoro durevole e un salario che non subisce forti oscillazioni sono considerate come assicurati con un reddito regolare anche se hanno interrotto il loro lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per un altro motivo indipendente dalla loro volontà. 2 Un rapporto di lavoro è durevole quando non è limitato o è stato stipulato per almeno un anno. 3 Il reddito determinante è convertito in reddito giornaliero. È calcolato nel seguente modo: - a.
- per gli assicurati retribuiti mensilmente, l’ultimo salario mensile percepito senza riduzioni per motivi di salute è moltiplicato per 12. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365;
- b.
- per gli assicurati retribuiti a ora, l’ultimo salario orario percepito senza riduzioni per motivi di salute è moltiplicato per il numero di ore di lavoro prestate durante l’ultima settimana di lavoro normale e moltiplicato quindi per 52. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365;
- c.
- per tutti gli assicurati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane senza riduzioni per motivi di salute è diviso per quattro e quindi moltiplicato per 52. Al salario annuo così ottenuto si aggiunge eventualmente un tredicesimo salario mensile. Il prodotto è quindi diviso per 365.
4 Gli elementi del salario che sono pagati regolarmente ma solo una volta l’anno o a intervalli di più mesi, come provvigioni e gratificazioni, sono aggiunti al reddito determinante calcolato in base al capoverso 3. 5 Se un assicurato rende verosimile che, se non fosse diventato invalido, durante l’integrazione avrebbe intrapreso un’altra attività lucrativa rispetto a quella esercitata da ultimo senza riduzioni per motivi di salute, l’indennità giornaliera è calcolata in base al guadagno che avrebbe conseguito con questa nuova attività.116 115Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
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Art. 21ter Assicurati con reddito irregolare 117
1 Se l’assicurato non percepisce un reddito regolare ai sensi dell’articolo 21bis, il reddito determinante è calcolato sulla base di un reddito percepito sull’arco degli ultimi tre mesi senza riduzioni per motivi di salute e convertito in reddito giornaliero. 2 Se in questo modo non è possibile calcolare un reddito adeguato, si tiene conto del reddito percepito durante un periodo più lungo, ma non superiore a 12 mesi. 117 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 21quater Indipendenti 118
1 L’indennità giornaliera per gli indipendenti è calcolata in base all’ultimo reddito senza riduzioni per malattia, convertito in reddito giornaliero e soggetto al prelievo dei contributi conformemente alla LAVS119.120 2 L’indennità giornaliera per gli assicurati che rendono verosimile che durante l’integrazione avrebbero potuto intraprendere un’attività lucrativa indipendente di una durata più lunga, è calcolata sul reddito che avrebbero potuto conseguire. 118 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 119 RS 831.10 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 21quinquies Assicurati contemporaneamente salariati e indipendenti 121
Il reddito determinante conseguito da assicurati che sono nel contempo salariati e indipendenti è calcolato sommando i redditi da attività dipendente e indipendente determinati in base agli articoli 21–21quater e convertiti in reddito giornaliero. 121 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 21sexies Modifica del reddito determinante 122
Durante l’integrazione, ogni due anni occorre verificare d’ufficio se il reddito determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera ha subito una modifica. 122 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 21septies Riduzione dell’indennità giornaliera 123
1 Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità giornaliera secondo l’articolo 22 capoverso 1 LAI è ridotta nella misura in cui, sommata al reddito di quest’attività, superi il reddito determinante ai sensi degli articoli 21–21quinquies.124 2 Per la riduzione dell’indennità giornaliera si prende in considerazione il reddito conseguito dall’assicurato per l’attività svolta durante l’integrazione. Per i salariati, questo reddito è il salario determinante ai sensi dell’articolo 5 LAVS125 e per gli indipendenti il reddito sul quale sono riscossi contributi in virtù della LAVS.126 3 Prestazioni finanziarie accordate dal datore di lavoro durante l’integrazione e per le quali l’assicurato non fornisce alcuna prestazione lavorativa particolare non sono considerate nel calcolo della riduzione (salario sociale). 4 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell’articolo 22bis capoverso 2 LAI, il reddito determinante è maggiorato degli importi minimi, convertiti in importi giornalieri, dell’assegno per i figli o dell’assegno di formazione di cui all’articolo 5 della legge del 24 marzo 2006127 sugli assegni familiari.128 5 Se durante l’integrazione l’assicurato percepisce una rendita d’invalidità ai sensi della LAINF129, l’indennità giornaliera secondo l’articolo 22 capoverso 1 LAI è ridotta nella misura in cui, sommata a questa rendita, superi il reddito determinante ai sensi degli articoli 21–21quinquies.130 123 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 125 RS 831.10 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 127 RS 836.2 128 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007(RU 2007 5155). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 129 RS 832.20 130 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 21octies Deduzione in caso di vitto e alloggio a spese dell’assicurazione per l’invalidità 131
1 Se l’assicurazione per l’invalidità copre le spese per il vitto e l’alloggio durante l’integrazione, l’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI è ridotta del 20 per cento, ma al massimo di 20 franchi. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l’assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell’assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.132 2 Se inoltre l’indennità giornaliera è ridotta in base all’articolo 21septies, la deduzione secondo il capoverso 1 si applica dopo tale riduzione. 3 L’indennità giornaliera non è ridotta durante la prima formazione professionale.133 131 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. 133 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 21novies Garanzia dei diritti acquisiti 134
Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, calcolata sulla base di un precedente reddito da lavoro, l’indennità giornaliera versata dall’assicurazione per l’invalidità oltre alla rendita conformemente all’articolo 22bis capoverso 6 LAI ammonta almeno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento. 134 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 5679). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Art. 22 Calcolo dell’indennità giornaliera nella prima formazione professionale 135
1 In assenza di un contratto di tirocinio secondo la LFPr136, l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde, arrotondato per eccesso: - a.
- il primo anno, a un quarto dell’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS137;
- b.
- a partire dal secondo anno, a un terzo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS.
2 Per gli assicurati che hanno diritto a un’indennità giornaliera secondo l’articolo 22 capoverso 3 LAI, l’importo dell’indennità è determinato sulla base del reddito lavorativo mediano mensile di studenti delle scuole universitarie secondo l’Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti dell’Ufficio federale di statistica. 3 Se l’assicurato avesse diritto a un’indennità giornaliera durante una prima formazione professionale, vi ha diritto anche durante la preparazione a questa prima formazione professionale, se le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 sono adempiute. Questa indennità giornaliera è determinata conformemente al capoverso 1. È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 4 LAI. 4 Per gli assicurati che, a causa della loro invalidità, devono interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un’altra, l’indennità giornaliera è calcolata in base all’articolo 24ter LAI. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2. 5 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione per i figli ai sensi dell’articolo 22bis capoverso 2 LAI ma il suo reddito è inferiore a quello di cui agli articoli 13 capoverso 3 e 19 capoverso 1bis della legge del 24 marzo 2006138 sugli assegni familiari, l’indennità giornaliera è aumentata della prestazione per i figli secondo l’articolo 23bis LAI.
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Art. 22bis139
139Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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Art. 22ter140
140Introdotto dal n. III dell’O del 27 ott. 1987 (RU 1987 1397). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
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