Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione.4 2 Essa non si applica a: - a.
- sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni;
- b.
- corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
- c.
- ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
- d.
- latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
- e.
- conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
- f.5
- ...
- g.
- prodotti del metabolismo, eccettuato se:
- 1.
- provengono da macelli, oppure
- 2.
- sono destinati all’importazione o all’esportazione;
- h.
- sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
- i.
- sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20056 sul traffico di rifiuti.
2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che: - a.
- provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;
- b.
- sono destinati all’alimentazione degli animali;
- c.7
- sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.8
3 I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all’ordinanza del 9 maggio 20129 sull’impiego confinato:10 - a.
- organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica;
- b.
- sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni.
4 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). 5 Abrogata dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). 6 RS 814.610 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). 9 RS 814.912 10 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 14 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
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Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano: - a.
- corpi di animali:corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
- b.12
- sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma;
- c.
- eliminazione:raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
- d.
- prodotto derivato:prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione;
- e.
- punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente;
- f.13
- animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
- g.
- animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
- h.
- animali acquatici:pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
- hbis.14
- proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da materiale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, con deroga per prodotti sanguigni, latte e latticini, colostro e relativi prodotti, fanghi di centrifugazione e di separazione, gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico, uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova, fosfato tricalcico e collagene;
- i.15
- farina di pesce: proteine di animali acquatici trasformate;
- j.
- prodotti sanguigni:prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti;
- k.
- proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
- l.
- collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali;
- m.
- gelatina: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene;
- n.
- prodotti del metabolismo:urina nonché contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino;
- o.
- materiali solidi:sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
- p.
- resti alimentari:rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche;
- q.
- prodotti apicoli:miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline;
- r.
- centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
- s.
- impianto:installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale;
- t.
- impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
- u.
- impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
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