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Art.9 Svolgimento dell’esame
1 La terza e la quarta parte dell’esame federale per consulenti in brevetti sono svolte almeno una volta all’anno. La commissione d’esame può posticipare l’esame se vi sono meno di quattro iscrizioni; l’intervallo tra due sessioni d’esame di ognuna delle parti non deve tuttavia superare i 25 mesi. 2 La commissione d’esame stabilisce e pubblica i termini d’iscrizione, le sessioni e il luogo d’esame. 3 Non è ammesso ripartire la terza o la quarta parte dell’esame su più sessioni d’esame.
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Art. 10 Ammissione
1 È ammesso all’esame federale per consulenti in brevetti chi: - a.
- al momento dell’iscrizione è titolare del diploma universitario richiesto (art. 2) e può comprovare di aver svolto l’attività pratica richiesta (art. 27‒30); e
- b.
- ha pagato la tassa d’esame entro il termine d’iscrizione.
2 Chi si candida a essere ammesso all’esame deve presentare: - a.
- i documenti attestanti il diploma universitario;
- b.
- un certificato attestante lo svolgimento dell’attività pratica (art. 30).
3 La commissione d’esame può richiedere ulteriori informazioni o prove al candidato, all’università o alla persona incaricata della vigilanza (art. 28). 4 La commissione d’esame emana una decisione sull’ammissione all’esame.
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Art.11 Lingua d’esame
1 Il candidato può sostenere le parti d’esame organizzate dalla commissione d’esame in tedesco, francese o italiano. 2 Il candidato deve indicare la lingua d’esame al momento dell’iscrizione.
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Art.12 Prima e seconda parte dell’esame
1 La prima e la seconda parte dell’esame vanno sostenute nel quadro dell’esame europeo d’idoneità svolto dall’Ufficio europeo dei brevetti. 2 In presenza di circostanze straordinarie la commissione d’esame può proporre esami sostitutivi equivalenti ai compiti A e B dell’esame europeo d’idoneità.
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Art.13 Preparazione del contenuto dell’esame
1 Almeno due esaminatori preparano le domande d’esame. Ne stabiliscono i criteri di valutazione. 2 Gli esaminatori sottopongono alla commissione d’esame per approvazione le domande d’esame e i criteri di valutazione. 3 La commissione d’esame provvede alla traduzione dei compiti dell’esame scritto nelle lingue indicate nelle iscrizioni.
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Art.14 Terza parte dell’esame
1 La terza parte dell’esame si svolge per scritto. 2 Almeno uno degli esaminatori che ha preparato le domande della parte d’esame deve assistere alla prova. Prima di iniziare l’esame quest’ultimo informa i candidati sui dettagli dello svolgimento. 3 La parte d’esame dura sei ore. 4 I candidati rispondono alle domande d’esame in forma anonima. 5 Gli esaminatori competenti per la correzione dell’esame elaborano una valutazione comune.
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Art. 15 Quarta parte dell’esame
1 La quarta parte dell’esame è costituita da un esame orale. 2 Assistono alla quarta parte due degli esaminatori che hanno preparato la parte d’esame. 3 La parte d’esame dura un’ora. In casi motivati la prova può essere prolungata al massimo fino a 75 minuti. 4 Gli esaminatori elaborano una valutazione comune.
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Art. 16 Presenza di terzi all’esame
1 L’esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico. 2 La commissione d’esame può permettere di assistere all’esame a chi può giustificare un interesse. 3 I membri della commissione d’esame e i rappresentanti della SEFRI possono assistere d’ufficio all’esame.
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Art.17 Superamento della prima e seconda parte dell’esame e ripetizione dell’esame sostitutivo
1 Ha superato la prima e la seconda parte dell’esame conformemente all’articolo 12 capoverso 1 chi: - a.
- ha superato singolarmente i compiti A e B; oppure
- b.
- ha superato l’esame europeo d’idoneità per intero.
2 Ha superato l’esame sostitutivo conformemente all’articolo 12 capoverso 2 chi ha superato singolarmente la prima e la seconda parte dell’esame sostitutivo. 3 Chi non ha superato per la seconda volta una parte dell’esame sostitutivo menzionato all’articolo 12 capoverso 2 è escluso da ogni ulteriore esame.
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Art.18 Superamento e ripetizione della terza e quarta parte dell’esame
1 Ha superato la terza e la quarta parte dell’esame chi ha superato le singole parti d’esame. 2 Chi non ha superato una parte dell’esame per la seconda volta è escluso da ogni ulteriore sessione d’esame.
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Art.19 Ritiro
1 I candidati possono ritirare la loro candidatura fino a 14 giorni prima dell’inizio dell’esame. Solo in questo caso la tassa d’esame viene loro restituita. 2 Il ritiro della candidatura dopo questo termine è ammesso solo se è fornita una ragione valida. Sono segnatamente considerate ragioni valide: - a. la maternità;
- b. una malattia o un infortunio;
- c. il decesso di un famigliare:
- d. il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile imprevisti.
3 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per scritto e deve essere fornita la prova del motivo dell’impedimento. 4 I candidati che non ritirano la loro candidatura all’esame entro il termine di cui al capoverso 1 o per una ragione valida non hanno superato l’esame della parte d’esame corrispondente. 5 I candidati che, per una ragione valida, ritirano la loro candidatura dopo l’inizio dell’esame devono iscriversi alla sessione d’esame successiva. In caso contrario l’esame della parte corrispondente è considerato non superato. 6 Il candidato deve ripetere per intero l’esame interrotto e pagare nuovamente la tassa d’esame.
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Art.20 Risultato dell’esame
1 La commissione d’esame si riunisce per decidere in merito al superamento dell’esame. Un rappresentante della SEFRI è invitato ad assistere alla seduta. 2 Mediante decisione scritta la commissione d’esame comunica entro tre mesi ai candidati il risultato delle parti d’esame da essi sostenute. 3 L’esame federale di consulente in brevetti è superato se sono state superate tutte le quattro parti d’esame di cui all’articolo 8. In questo caso la commissione d’esame rilascia una certificazione sotto forma di attestato.
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Art.21 Conservazione dei documenti riguardanti l’esame
1 La commissione d’esame provvede affinché tutti i documenti riguardanti l’esame siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati dell’esame. 2 Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l’esame devono essere conservati finché la decisione relativa al ricorso è passata in giudicato. 3 Il candidato può chiedere di consultare i propri documenti d’esame conservati secondo il capoverso 1 o 2.
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Art.22 Sanzioni
1 Se risulta che il candidato è stato ammesso all’esame fornendo informazioni inesatte o incomplete, la commissione d’esame dichiara nulle le parti dell’esame superate. 2 Se un candidato cerca di influenzare l’esito dell’esame con mezzi illeciti, un esaminatore ne informa la commissione d’esame. Questa decide se la parte dell’esame in questione è considerata non superata. Se è sorpreso in un tentativo di frode, il candidato può portare a termine l’esame sotto condizione.
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