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§ 15
1 Lo Stato adempie i suoi compiti improntandosi ai bisogni e al benessere della popolazione. Lo fa tenendo conto della dignità, della personalità e della responsabilità personale del singolo. 2 Lo Stato si adopera per preservare le basi naturali della vita e per uno sviluppo sostenibile che corrisponda ai bisogni della generazione attuale, senza tuttavia pregiudicare le esigenze ecologiche, economiche e sociali delle generazioni future e le loro possibilità di scegliere il proprio modo di vita. 3 Lo Stato provvede a garantire pari opportunità e promuove la multiculturalità, l’integrazione e la parità di trattamento in seno alla popolazione, nonché la prosperità economica.
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§ 16
Le autorità competenti dello Stato si assicurano periodicamente che i compiti pubblici siano effettivamente necessari e adempiti in modo efficace ed efficiente; ne verificano inoltre le conseguenze finanziarie assicurandosi ch’esse risultino sopportabili.
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§ 17
Lo Stato provvede affinché l’offerta nel campo della formazione sia completa. L’insegnamento è volto a promuovere le capacità intellettuali e fisiche, creative, emotive e sociali dell’individuo, a consolidarne il senso di responsabilità verso gli altri e l’ambiente e a preparare e accompagnare il suo integrarsi nella società.
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§ 18
1 Lo Stato gestisce asili infantili e scuole. Gestisce o sostiene strutture di assistenza diurna, scuole speciali e case di accoglienza. 2 Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza statali sono aconfessionali e apolitici. 3 Gli asili infantili, le scuole, le strutture di assistenza diurna, le scuole speciali e le case di accoglienza stimolano e impegnano i fanciulli e gli adolescenti conformemente alle loro capacità e inclinazioni. Promuovono l’integrazione di tutti i fanciulli e di tutti gli adolescenti e fanno da tramite tra le culture.
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§ 19
1 Nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, la frequentazione di una scuola è obbligatoria. 2 La frequentazione di asili infantili statali e di scuole statali è gratuita. Nella scuola dell’obbligo, il materiale scolastico è consegnato gratuitamente.
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§ 20
Gli asili infantili non statali e le scuole non statali richiedono un’autorizzazione e sottostanno alla vigilanza del Cantone.
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§ 21
Il Cantone gestisce un’università e scuole universitarie professionali. Persegue in tal ambito strutture istituzionali intercantonali.
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§ 22
1 Lo Stato garantisce e sostiene un’istruzione professionale diversificata. Esercita la vigilanza sull’intero settore della formazione professionale. 2 Esso sostiene il perfezionamento e la riqualificazione professionali.
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§ 23
Lo Stato sostiene l’educazione degli adulti in generale e agevola la formazione e il perfezionamento mediante contributi finanziari o altre misure volte a promuovere pari opportunità.
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§ 24
1 Lo Stato garantisce la sicurezza pubblica, segnatamente la protezione dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi. 2 Esso prende misure di prevenzione delle catastrofi e preserva la pace pubblica con misure di prevenzione della violenza e di gestione dei conflitti.
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§ 25
Lo Stato protegge la famiglia, nonché le analoghe comunità di vita e i loro figli.
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§ 26
1 Lo Stato tutela e promuove la salute della popolazione. 2 Esso garantisce cure mediche accessibili a tutti. 3 Promuove le misure d’autoaiuto, l’aiuto e le cure a domicilio e sostiene le famiglie e i congiunti in questo compito. 4 Prende provvedimenti di prevenzione. 5 Provvede altresì affinché siano rispettati i diritti dei pazienti.
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§ 27
1 Il Cantone gestisce ospedali e cliniche pubblici; persegue in tal ambito strutture istituzionali intercantonali. 2 Insieme con i Comuni e gli enti privati responsabili, nonché d’intesa con le autorità della regione, esso provvede affinché vi siano a disposizione altri ospedali, cliniche e istituzioni pubblici necessari.
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§ 28
Il settore sanitario e l’esercizio delle professioni sanitarie sottostanno alla vigilanza del Cantone.
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§ 29
1 Lo Stato assicura lo sviluppo di un’economia efficiente e strutturalmente equilibrata creando condizioni quadro favorevoli. 2 A complemento di quanto previsto dal diritto federale, esso prende provvedimenti per prevenire la disoccupazione. Svolge una politica attiva dell’impiego. 3 Lo Stato promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e compiti assistenziali.
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§ 30
1 Lo Stato rende possibile e coordina una mobilità sicura, economica, ecocompatibile e parsimoniosa sotto il profilo del consumo energetico. È data priorità ai trasporti pubblici. 2 Lo Stato s’impegna per un traffico d’agglomerato attrattivo, per collegamenti rapidi con i centri svizzeri e per il raccordo agli assi internazionali di trasporto ferroviario e stradale, nonché alle aviolinee e idrovie internazionali.
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§ 31
1 Lo Stato provvede a un approvvigionamento energetico sicuro che promuova lo sviluppo economico e sia ecocompatibile. 2 Esso promuove l’utilizzazione di energie rinnovabili, l’applicazione di nuove tecnologie e la decentralizzazione dell’approvvigionamento energetico, nonché il consumo parsimonioso e razionale dell’energia. 3 Lo Stato si oppone all’utilizzazione dell’energia nucleare e non assume partecipazioni in centrali nucleari.
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§ 32
1 Lo Stato garantisce l’approvvigionamento in acqua potabile di qualità e bada affinché l’acqua industriale sia utilizzata con parsimonia. 2 L’approvvigionamento idrico non può essere affidato a imprese i cui utili spettino in tutto o in parte a privati.
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§ 33
1 Lo Stato prende provvedimenti per preservare la salubrità del suolo, dell’aria e dell’acqua. 2 Esso provvede a preservare la biodiversità delle specie animali e vegetali. 3 Promuove il riciclaggio dei rifiuti e dei materiali usati e assicura l’eliminazione ecocompatibile dei rifiuti non riutilizzabili e la depurazione delle acque luride. 4 Protegge l’essere umano e l’ambiente dal rumore e dalle altre immissioni moleste o nocive e prende misure di prevenzione e riduzione dei rischi.
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§ 34
1 Lo Stato provvede affinché il suolo sia utilizzato in modo appropriato e rispettoso dell’ambiente nel contesto di uno sviluppo insediativo adeguato all’agglomerato al di qua e al di là del confine. Preserva e promuove l’abitabilità, nonché la qualità urbanistica. 2 Lo Stato promuove la costruzione di abitazioni nell’interesse di un mercato dell’alloggio equilibrato. Bada affinché vi sia un’offerta adeguata di abitazioni, segnatamente di abitazioni adatte alle famiglie. Allo stesso modo lo Stato promuove in tutti i quartieri il mantenimento degli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti.7 3 In tempi di penuria di alloggi, lo Stato provvede affinché, conformemente alle esigenze prevalenti della popolazione residente, quest’ultima sia efficacemente protetta dalle disdette e dagli aumenti di pigione. Ciò vale in particolare per i locatari più anziani e di lunga durata.8 4 Al fine di conservare gli spazi abitativi a prezzi accessibili esistenti, oltre alla protezione degli inquilini prevista dal diritto federale lo Stato adotta tutte le misure di politica abitativa necessarie per preservare il carattere dei quartieri, per mantenere la disponibilità di alloggi nonché le condizioni di alloggio e di vita esistenti.9 5 Queste misure comprendono anche l’introduzione temporanea di un obbligo di autorizzazione connesso al controllo delle pigioni in caso di risanamento e trasformazione nonché di demolizione di abitazioni in affitto a prezzi accessibili.10 6 La penuria di alloggi sussiste nel caso in cui la quota di abitazioni vuote sia pari o inferiore all’1,5 per cento.11 7 Per. accettato votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 8 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 9 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 10 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535). 11 Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2018, con effetto dal 5 lug. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 20192487art. 4 cpv. 2, 20186535).
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§ 35
1 Lo Stato promuove la creazione culturale, la mediazione nel campo culturale e gli scambi culturali. 2 Esso provvede alla conservazione dei siti caratteristici, dei monumenti e dei beni culturali che gli appartengono o che gli sono stati affidati.
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§ 36
Lo Stato promuove la pratica dello sport.
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§ 37
1 Lo Stato sostiene l’indipendenza e la pluralità dell’informazione. 2 Esso promuove l’accesso del pubblico ai mezzi di comunicazione sociale e alle fonti d’informazione.
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§ 38
1 Lo Stato esercita la sovranità sul suolo pubblico, sulle acque pubbliche e sullo spazio aereo. 2 Il Cantone ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse del sottosuolo e la geotermia e di vendere il sale. 3 Il Cantone può esercitare esso stesso questo diritto o cederlo ai Comuni o a terzi. 4 La regalìa della caccia e della pesca compete ai Comuni. Sono salvi i diritti privati già esistenti. 5 Nei limiti della libertà economica, il Cantone può, in via legislativa, istituire altri monopoli.
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