1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento possono essere autorizzate nuove abitazioni solamente se sono utilizzate:
- a.
- come abitazione primaria o abitazione che, secondo l’articolo 2 capoverso 3, è equiparata a un’abitazione primaria; o
- b.
- come abitazione sfruttata a scopi turistici.
2 Un’abitazione è considerata sfruttata a scopi turistici se, in modo duraturo, è messa a disposizione di clienti, esclusivamente per soggiorni di breve durata, a condizioni usuali di mercato e conformi all’uso locale, e se:
- a.
- si trova nello stesso edificio in cui il proprietario ha il suo domicilio principale; o
- b.
- non è adattata alle esigenze personali del proprietario ed è gestita nell’ambito di una struttura ricettiva organizzata.
3 Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a o il capoverso 2 lettere a o b prescrivendo un onere d’uso. Se nell’autorizzazione edilizia per una nuova abitazione tale onere non figura e se l’autorizzazione non è stata rilasciata secondo gli articoli 8, 9, 26 o 27, la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a si presume applicabile.
4 Immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
- a.
- i requisiti posti alla struttura ricettiva organizzata;
- b.
- l’obbligo di notifica del cambiamento di destinazione da abitazione sfruttata a scopi turistici in abitazione primaria; e
- c.
- la formulazione degli oneri d’uso.