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Art. 58 In generale
1Costituiscono utile netto imponibile: - a.
- il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
- b.
- tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
- –
- le spese di fabbricazione, d’acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;
- –
- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale;
- –
- i versamenti nelle riserve;
- –
- i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;
- –
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale;
- c.
- i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l’articolo 64. ...1
2L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1. 3Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.
1 Per. abrogato dal n. I 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
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Art. 59 Oneri giustificati dall’uso commerciale
1Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche: - a.
- le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;
- b.
- i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c.1
- le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c);
- d.
- i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla rimunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d’assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;
- e.2
- le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.
2Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.3
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). 2 Introdotta dal n. I 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365). 3 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2147; FF 1997 II 852, IV 1072).
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Art. 60 Operazioni senza influenza sul risultato
Non costituiscono utile imponibile: - a.
- gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l’aggio e le prestazioni a fondo perso;
- b.
- il trasferimento della sede, dell’amministrazione, di un’impresa o di uno stabilimento d’impresa nel territorio svizzero, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;
- c.
- l’aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.
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Art. 61 Ristrutturazioni
1Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell’ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all’imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile vengano ripresi: - a.
- in caso di trasformazione in un’impresa di persone o in un’altra persona giuridica;
- b.
- in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d’attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d’attività;
- c.
- in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
- d.
- in caso di trasferimento di esercizi o rami d’attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.
2In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. 3Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera d. 4Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori. 5La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un’altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest’ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
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Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all’inizio dell’assoggettamento
1Se all’inizio dell’assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all’imposta sull’utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all’utile e alle riserve di un’altra società. 2Sono considerati inizio dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine di un’esenzione fiscale secondo l’articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell’amministrazione effettiva. 3Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l’aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati. 4Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
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Art. 61b Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento
1In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili. 2Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 56 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
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Art. 62 Ammortamenti
1Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO1, figurano in speciali tabelle di ammortamento.2 2Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d’utilizzazione dei singoli elementi. 3Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento giusta l’articolo 67 capoverso 1. 4Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.3
1 RS 220 2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). 3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
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Art. 63 Accantonamenti
1Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per: - a.
- gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b.
- i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
- c.
- gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell’esercizio;
- d.
- futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell’utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.
2Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.
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Art. 64 Sostituzione di beni
1In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all’azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all’azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l’imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.1 1bisIn caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno.2 2Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento dev’essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite. 3Sono considerati necessari all’azienda gli immobilizzi che servono direttamente all’esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). 2 Introdotto dall’all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
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Art. 65 Interessi sul capitale proprio occulto
Gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).
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Art. 66 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale
1I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile. 2Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri. 3Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito da possesso fondiario diretto.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
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Art. 66a Utili di persone giuridiche con scopi ideali
Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2015 2947; FF 2014 4655).
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Art. 67 Deduzione delle perdite
1Dall’utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di quegli anni. 2Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell’ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell’articolo 60 lettera a.
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