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Art. 39 Edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio
1 In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, designati nel piano direttore cantonale, e nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio, i Cantoni possono autorizzare, siccome d’ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT): - a.
- la modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti che comprendono abitazioni, per scopi abitativi extra–agricoli, se dopo la modifica gli edifici sono abitati tutto l’anno;
- b.
- la modifica dell’utilizzazione di edifici o complessi di edifici esistenti che comprendono abitazioni, per scopi del piccolo commercio locale (p. es. caseifici, aziende di lavorazione del legno, officine meccaniche, officine da fabbro ferraio, negozi di commercio al dettaglio, locande); la parte riservata all’esercizio del commercio non deve occupare di norma più della metà dell’edificio o del complesso di edifici esistenti.
2 I Cantoni possono autorizzare, siccome d’ubicazione vincolata, la modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se: - a.
- il paesaggio e gli edifici formano un’unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell’ambito di un piano di utilizzazione;
- b.
- il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
- c.
- la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione; e
- d.
- il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.37 4 Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell’edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell’ambito di responsabilità del proprietario fondiario.38 5 In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un’autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto.39 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 38 Introdotto dall’art. 7 dell’O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l’art. 12 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669). 39 Introdotto dall’art. 7 dell’O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l’art. 12 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669).
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Art. 40 Aziende accessorie non agricole (art. 24b LPT) 40
1 L’autorizzazione per un’azienda accessoria non agricola presuppone che: - a.
- l’azienda accessoria si trovi all’interno del nucleo dell’azienda agricola;
- b.
- l’azienda accessoria sia tale da garantire che l’utilizzazione dell’azienda agricola rimanga assicurata;
- c.
- il carattere di azienda agricola rimanga essenzialmente immutato;
- d.
- l’azienda agricola di ubicazione sia un’azienda ai sensi dell’articolo 5 o 7 della legge federale del 4 ottobre 199141 sul diritto fondiario rurale.
2 La necessità di un reddito supplementare (art. 24b cpv. 1 LPT) dev’essere comprovata mediante un piano aziendale. 3 Sono considerate aziende accessorie con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola in particolare: - a.
- le offerte agrituristiche quali ristorazione in fattoria, pernottamento sulla paglia, affitto di stanze nella fattoria, bagni di fieno;
- b.
- le offerte socio-terapeutiche e pedagogiche nelle quali la vita e, nella misura del possibile, il lavoro in fattoria sono una parte fondamentale della terapia.
4 Se negli edifici e impianti esistenti non c’è spazio disponibile o sufficiente per l’avviamento di un’azienda accessoria non agricola secondo l’articolo 24b capoverso 1bis LPT, possono essere autorizzate costruzioni annesse o mobiliari fino a una superficie di 100 m2. 5 L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 24b LPT non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce mediante decisione. Su richiesta, occorre decidere, nell’ambito di una nuova procedura di autorizzazione, se l’azienda accessoria non agricola può essere autorizzata ai sensi di un’altra disposizione.
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Art. 41 Campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT 42
1 L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). 2 Esso non è applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
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Art. 42 Trasformazione di edifici e impianti secondo il diritto anteriore 43
1 Una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno.44 2 Stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento dell’assegnazione a una zona non edificabile.45 3 Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole: - a.
- all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata oltre il 60 per cento, fermo restando che la posa di un’isolazione esterna è considerata quale ampliamento all’interno del volume esistente dell’edificio;
- b.
- si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 24c capoverso 4 LPT; in questo caso, l’ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m2; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati solo per metà;
- c.
- i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell’utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente.46
4 Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell’edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3. Il capoverso 3 lettera a non è applicabile. Ove risulti indicato dal profilo oggettivo, l’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente.47 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3641).
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Art. 42a Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT) 4849
1 Nel quadro dell’articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti indispensabili per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi. 2 ...50 3 La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata.51 48 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 20031489). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 50 Abrogato dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
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Art. 42b Tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24e LPT) 5253
1 La tenuta di animali a scopo di hobby è considerata un ampliamento dell’utilizzazione a scopo abitativo dell’abitazione situata nelle vicinanze. 2 Essa è computata nelle possibilità di ampliamento dell’edificio abitativo secondo l’articolo 42 capoverso 3.54 3 Possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente.55 4 Se il diritto federale fissa esigenze supplementari rispetto a quelle definite dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le installazioni all’interno degli edifici devono soddisfare queste esigenze. Fa eccezione la stabulazione in gruppo di cavalli secondo l’allegato 6 lettera A numero 2.1 lettera a dell’ordinanza del 23 ottobre 201356 sui pagamenti diretti.57 5 Per impianti esterni si intendono gli impianti, privi di tettoie e di pareti, necessari a un’adeguata tenuta degli animali, segnatamente le aree di uscita con qualsiasi tempo, i depositi del letame o i recinti. Sono invece esclusi in particolare: - a.
- gli impianti destinati ad attività svolte con gli animali a scopo di hobby, quali maneggi o aree di esercitazione;
- b.
- le pensiline in mezzo al pascolo.58
6 L’area di uscita con qualsiasi tempo può essere distaccata dalla scuderia soltanto se sussistono ragioni imperative. La superficie ammessa è retta dall’articolo 34b capoverso 3 lettera b.59 7 L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 24e LPT non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce mediante decisione.60 52 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3641). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 55 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 56 RS 910.13 57 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 58 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 59 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 60 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
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Art. 42c61
61 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3641). Abrogato dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014909).
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Art. 43 Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37 a LPT) 62
1 Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se: - a.
- l’edificio o l’impianto è stato legalmente costruito o modificato;
- b.
- non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;
- c.
- la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale.
- d. a f.63...
2 La superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati soltanto per la metà. 3 Se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve essere ampliata fuori del volume esistente dell’edificio per più di 100 m2, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento dell’azienda. 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 63 Abrogate dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
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Art. 43a Disposizioni comuni 64
Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se: - a.
- gli edifici non sono più necessari ai fini dell’anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo;
- b.
- la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
- c.
- è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e tutti i costi d’infrastruttura in relazione all’utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;
- d.
- la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
- e.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
64 Introdotto dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537).
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