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Art. 11 Valutazione del reddito in natura
1 Il reddito in natura è valutato secondo le prescrizioni valide per l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i figli che non sottostanno all’obbligo di pagare i contributi previsti dalla LAVS, il valore del vitto e dell’alloggio è pari alla metà delle aliquote previste nell’articolo 11 OAVS41.42 2 ...43 41 RS 831.101 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). 43Abrogato dal n. I dell’O del 21 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).
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Art. 11a Reddito di un’attività lucrativa 44
Il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito. 44Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).
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Art. 12 Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto 45
1 Il valore locativo dell’abitazione occupata dal proprietario o dall’usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. 2 Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d’imposta federale diretta. 45Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).
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Art. 13 Reddito risultante da un contratto di vitalizio
1 Gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2. 2 Se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore. 3 Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 sono valide anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.
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Art. 1446
46 Abrogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
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Art. 14a Computo del reddito dell’attività lucrativa per persone parzialmente invalide 47
1 Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell’attività lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo determinante. 2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: - a.48
- all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;
- b.
- all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;
- c.
- ai due terzi dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.49
3 Il capoverso 2 non è applicabile: - a.50
- se l’invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all’articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 195951 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); o
- b.
- se l’invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200652 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn).53
47Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. 48 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3877). 50 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545). 51 RS 831.20 52 RS 831.26 53 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
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Art. 14b Computo del reddito per vedove non invalide 54
Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: - a.55
- al doppio dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;
- b.
- all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età;
- c.
- i due terzi dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età.
54Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1987 (RU 1987 1797). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). 55 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
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Art. 15 Casi particolari
1 Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.56 2 Se un assicurato lavora nell’economia domestica o nell’azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest’ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto l’assicurato sostituisce un altro salariato. 56 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
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Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia 57
In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS58, per il calcolo della prestazione complementare annua è computato come reddito l’importo della rendita intera, ridotta a causa dell’anticipazione. 57Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 RU 1996 695). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 58 RS 831.10
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Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi 59
Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito. 59 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
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Art. 15c Computo delle rendite vitalizie con restituzione 60
1 Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza. 2 Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito computabile61. 3 Come reddito computabile sono computate: - a.
- la singola rendita versata, fino all’80 per cento;
- b.
- un’eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.
60 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582). 61 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 15d Rendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente 62
Se in virtù dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 198263sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, è riscosso dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l’importo scoperto, per il calcolo della prestazione complementare annuale si tiene conto come reddito della rendita diminuita del contributo. 62 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). 63 RS 831.40
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Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione 64
1 Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito. 2 Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell’usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l’usufrutto o il diritto di abitazione. 64 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
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Art. 16 Spese di manutenzione di fabbricati 6566
1 Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. 2 Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell’imposta federale diretta. 65Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).
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Art. 16a Forfait per spese accessorie 67
1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait. 2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull’immobile che esse abitano. 3 L’importo annuo del forfait è di 3060 franchi.68 4 La limitazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.69 67 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607). 69 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
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Art. 16b Forfait per spese di riscaldamento 70
1 Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell’articolo 257b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni71 (CO). 2 L’ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell’ammontare di cui all’articolo 16a. 70 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). 71 RS 220
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Art. 16c Ripartizione della pigione 72
1 Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua. 2 Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali. 72 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).
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Art. 16cbis Pigione in caso di condivisione dell’alloggio con altre persone 73
Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione complementare annua conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPC condividono l’alloggio con altre persone, i supplementi sull’importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune. L’articolo 10 capoverso 1bis, primo periodo, LPC non è applicabile. 73 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).
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Art. 16d Premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 74
Il premio effettivo di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC è il premio che l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 della legge del 26 settembre 201475 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie ha approvato per l’assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi secondo: - a.
- il gruppo di età;
- b.
- la franchigia;
- c.
- la forma particolare di assicurazione;
- d.
- la copertura infortuni del beneficiario.
74 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). 75 RS 832.12
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Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia 76
1 Sono riconosciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età presso: - a.
- strutture di custodia collettiva diurna;
- b.
- strutture di custodia parascolastiche; e
- c.
- famiglie diurne.
2 Le spese sono riconosciute soltanto se un genitore che educa da solo i figli o entrambi i genitori: - a.
- esercitano simultaneamente un’attività lucrativa; o
- b.
- non sono in grado, per motivi di salute, di provvedere interamente alla custodia necessaria per la tutela del bene dei figli.
76 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
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Art. 17 Calcolo della sostanza netta 77
1 La sostanza netta è determinata deducendo dalla sostanza lorda i debiti comprovati. 2 I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza del valore dell’immobile. 3 Dal valore di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni è proprietario e che serve quale abitazione a una di queste persone sono dedotti, nell’ordine: - a.
- la franchigia di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera c, seconda frase LPC o all’articolo 11 capoverso 1bis LPC;
- b.
- i debiti ipotecari, nella misura in cui, dopo la deduzione di cui alla lettera a, non eccedono il valore residuo dell’immobile.
77 Introdotto dal il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
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Art. 17a Valutazione della sostanza 78
1 La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. 2 e 3…79 4 La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. 5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’articolo 11a capoverso 2 LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.80 6 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.81 78Originario art. 17.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119). 79 Abrogati dal n. I dell’O del 16 set. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582). 80 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607). 81 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).
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Art. 17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio 82
Vi è rinuncia alla sostanza se una persona: - a.
- aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
- b.
- nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC.
82 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
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Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione 83
L’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione. 83 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
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Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza 84
1 L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare. 2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati. 3 Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati: - a.
- il consumo della sostanza secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
- b.
- riduzioni della sostanza dovute a:
- 1.
- spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l’usufrutto,
- 2.
- spese per cure dentarie,
- 3.
- spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
- 4.
- spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,
- 5.
- spese per la formazione e la formazione continua professionali,
- 6.
- spese per il normale sostentamento dell’assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
- c.
- perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
- d.
- versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 201685 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
84 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). 85 RS 211.223.13
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Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato 86
1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi. 2 L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno. 3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
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Art. 18 Successione indivisa 87
Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli. 87Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).
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