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Art. 5 Obbligo di autorizzazione
1 Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA. 2 Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione. 3 Sono esentati dall’obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente.
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Art. 6 Concomitanza delle autorizzazioni
1 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di banca ai sensi della LBCR8 permette di esercitare anche l’attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. 2 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l’attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.9 3 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l’attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale. 4 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l’attività di gestore patrimoniale. 8 RS 952.0 9 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).
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Art. 7 Condizioni di autorizzazione
1 Ottiene l’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari. 2 Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell’articolo 43a della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). 3 Se necessario per l’attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può stabilire condizioni di autorizzazione supplementari.
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Art. 8 Mutamento dei fatti
1 L’istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.
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Art. 9 Organizzazione
1 L’istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. 2 Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari.
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Art. 10 Luogo della direzione
1 L’istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. 2 Le persone incaricate della gestione dell’istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
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Art. 11 Garanzia
1 L’istituto finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. 2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’istituto finanziario devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. 3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida. 4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un istituto finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività. 5 Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, deve previamente comunicarlo alla FINMA. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche se una partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta in modo tale da raggiungere, superare o scendere al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. 6 L’istituto finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. 7 I capoversi 5 e 6 non si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee. 8 Chi detiene una partecipazione qualificata in un gestore patrimoniale o trustee può esercitarne la gestione.
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Art. 12 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario
Chi opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se dispone di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare secondo la presente legge o un’autorizzazione di operare come banca secondo la LBCR11: - a.
- assumere a titolo professionale valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;
- b.
- creare a titolo professionale derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario.
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Art. 13 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli
1 La denominazione dell’istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole. 2 Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.
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Art. 14 Delega di compiti
1 L’istituto finanziario può delegare compiti soltanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale. 2 La FINMA può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all’estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, segnatamente se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.
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Art. 15 Attività all’estero
L’istituto finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di: - a.
- istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero;
- b.
- acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.
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Art. 16 Organo di mediazione 12
Al più tardi all’inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 201813 sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi. 12 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 13 RS 950.1
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