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Art. 11 Procedura di certificazione
1Per migliorare la protezione e la sicurezza dei dati, i fornitori di sistemi e di programmi di trattamento dei dati, nonché le persone private o gli organi federali che trattano dati personali possono sottoporre i loro sistemi, le loro procedure e la loro organizzazione a una valutazione da parte di organismi di certificazione riconosciuti e indipendenti. 2Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Esso tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). BGE
124 I 176 () from 15. Mai 1998
Regeste: Persönliche Freiheit, Datenschutz; Steuerausweis. § 83 des zürcherischen Steuergesetzes vom 8. Juli 1951 ist eine genügende gesetzliche Grundlage für die Abgabe eines Steuerausweises an Dritte; Vorliegen eines hinreichenden öffentlichen Interesses (E. 5). Es besteht kein Anspruch, dass der Steuerpflichtige vor der Abgabe eines Steuerausweises angehört wird (E. 6). |