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Art. 1
La Costituente decreta l’entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.
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Art. 2
La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna37 sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.
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Art. 3
1 La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l’entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale. 2 La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.
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Art. 4
1 La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito. 2 Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 84 lettera a della presente Costituzione.
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Art. 5
1 L’Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito. 2 Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 92 lettera a della presente Costituzione. 3 La Costituente definisce i compiti dell’Ufficio.
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Art. 6
1 ... 38 2 Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l’indomani. 3 Le contestazioni circa l’esercizio dei diritti politici, l’organizzazione delle elezioni e l’accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.
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Art. 7
I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.
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Art. 8
In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione39, nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo. 39Si trattava del cpv. 4 nel testo del 20 mar. 1977.
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Art. 9
1 La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone. 2 Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.
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Art. 10
1 Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura. 2 L’Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.
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Art. 1140
1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica41. 2 La legge può prevedere un periodo transitorio per l’attuazione della nuova organizzazione giudiziaria. 3 Per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d’istruzione. 4 Fino all’entrata in vigore della modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza. 40 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232art. 1 n. 9 990). 41 Si tratta della modifica degli art. 69, 70, 74, 102e 108(Riforma dell’organizzazione giudiziaria), in vigore dal 1° gen. 2001.
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Art. 1242
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica43. 42Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). 43 Si tratta della modifica dell’art. 26 cpv. 2 (Trasferimento degli oneri sanitari al Cantone), in vigore dal 1° gen. 2005.
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Art. 1344
Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica 45. 44 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF 2011 253art. 1 n. 5, 2010 4295). 45 Si tratta della modifica: degli art. 75 cpv. 1 e 3, nonché 76 cpv. 1 e 4(Introduzione di un’iniziativa redatta in forma di progetto elaborato), in vigore dal 1° set. 2006; degli art. 102 cpv. 1, 103, 104cpv. 1, 106, 107, 134cpv. 3 e dell’ abrogazione dell’ art. 10 (Trasposizione dei nuovi Codici svizzeri di procedura penale e di procedura civile), in vigore dal 1° gen. 2011; e degli art. 77 lett. g e 123a (Introduzione di un freno alle spese), in vigore dal 1° gen. 2011.
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Art. 1446
1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica47. 2 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell’entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti. 3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l’entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura. 4 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica. 46Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 20112667art. 1 n. 5, 2010 7007). 47 Si tratta della modifica degli art. 65 cpv. 1, 66cpv. 2 e dell’abrogazione dell’art. 6 cpv. 1 disp. fin. e trans. (Modifica della durata delle legislature e rielezione dei membri del Governo), in vigore dal 1° lug. 2010.
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