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Art. 110 Sistemi d’informazione dell’UDSC
1 L’UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per: - a.
- determinare e riscuotere tributi;
- b.
- allestire analisi dei rischi;
- c.
- perseguire e giudicare reati;
- d.
- sbrigare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- e.
- allestire statistiche;
- f.
- svolgere e analizzare attività di polizia nell’ambito dei controlli delle persone;
- g.
- svolgere e analizzare l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale;
- h.
- svolgere e analizzare attività nell’ambito della lotta alla criminalità.68
2 A tal fine può gestire sistemi d’informazione. Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e–h è inoltre autorizzato a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della LPD69.70 2bis I sistemi d’informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110a–110f.71 3 Il Consiglio federale disciplina:72 - a.
- l’organizzazione e la gestione dei sistemi d’informazione;
- b.
- i cataloghi dei dati da registrare;
- c.73
- la ripresa in un sistema d’informazione dell’UDSC di dati provenienti da altri sistemi d’informazione della Confederazione nel quadro dell’articolo 111 capoverso 1;
- d.
- il diritto di elaborazione dei dati;
- dbis.74
- l’acquisizione e la comunicazione dei dati nel quadro degli articoli 112 e 113;
- e.
- la durata di conservazione dei dati;
- f.
- l’archiviazione e la distruzione dei dati.
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Art. 110a Sistema d’informazione in materia penale 75
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il perseguimento e il giudizio di casi penali nonché per il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria. 2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, del DPA76 e della legge federale del 20 marzo 198177 sull’assistenza internazionale in materia penale, in particolare per: - a.
- l’accertamento e il perseguimento di reati;
- b.
- la concessione dell’assistenza giudiziaria e amministrativa nazionale e internazionale;
- c.
- l’esecuzione delle pene e delle misure nonché per le prestazioni e la restituzione dei tributi;
- d.
- l’organizzazione mirata della vigilanza e dei controlli doganali;
- e.
- la ricapitolazione, la visualizzazione e l’analisi statistica delle informazioni in relazione con la vigilanza, il controllo doganale, i procedimenti penali e le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: - a.
- indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
- b.78
- indicazioni concernenti l’appartenenza religiosa, sempre che ciò sia eccezionalmente necessario per il perseguimento penale;
- c.
- indicazioni su sospetti di infrazione;
- d.
- indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova sequestrati;
- e.
- indicazioni sullo svolgimento di procedimenti penali e di procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa;
- f.
- indicazioni sulla riscossione e sull’assicurazione di tributi, multe e pene.
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Art. 110b Sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali 79
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali. 2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per: - a.
- la gestione centralizzata dei risultati dei controlli doganali;
- b.
- l’acquisizione dei dati necessari all’analisi dei rischi;
- c.
- l’acquisizione dei dati necessari per i rapporti sull’adempimento dei compiti dell’UDSC.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: - a.
- indicazioni necessarie per identificare e contattare una persona;
- b.
- indicazioni sui risultati dei controlli doganali;
- c.
- indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
- d.
- informazioni circa un eventuale procedimento penale avviato sulla scorta del controllo doganale.
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Art. 110c Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi 80
1 Il Centro di situazione e analisi dell’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi. 2 Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per: - a.
- la sorveglianza del traffico delle persone e delle merci;
- b.
- l’organizzazione mirata dei controlli doganali;
- c.
- l’analisi delle informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doganali.
3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: - a.
- indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
- b.
- indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci, sulle imprese coinvolte e sui mezzi di trasporto impiegati;
- c.
- indicazioni sui risultati della vigilanza doganale e dei controlli doganali;
- d.
- indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
- e.
- indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
4 I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell’UDSC.
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Art. 110d Sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione 81
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione. 2 Il sistema d’informazione serve all’acquisizione e all’elaborazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione operativa e strategica degli impieghi e alla loro direzione. 3 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione: - a.
- indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
- b.
- indicazioni sugli eventi trattati dalle centrali d’intervento;
- c.
- indicazioni sulle risorse dell’UDSC e delle autorità coinvolte.
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Art. 110e Sistema d’informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine 82
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine e per l’elaborazione di statistiche e analisi dei rischi. 2 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: - a.
- indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
- b.
- indicazioni relative a constatazioni ed eventi in relazione con un controllo;
- c.
- indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova messi provvisoriamente al sicuro o confiscati;
- d.
- indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
- e.
- indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
3 Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c: - a.
- i collaboratori di fedpol competenti per:83
- 1.
- la lotta contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione,
- 2.
- la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- b.
- i collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l’esecuzione della legge federale del 16 dicembre 200584 sugli stranieri e la loro integrazione85 e della legge del 26 giugno 199886 sull’asilo.
4 Nel quadro degli accordi di cui all’articolo 97 è possibile concedere l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c ai collaboratori delle autorità cantonali di polizia competenti per la lotta contro la criminalità. 82 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 84 RS 142.20 85 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 86 RS 142.31
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Art. 110f Sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza 87
1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione di registrazioni effettuate in virtù degli articoli 108 o 128a. 2 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati in particolare i dati relativi a: - a.
- persone e veicoli che si trovano nell’area di confine;
- b.
- persone, veicoli e oggetti ricercati;
- c.
- persone scortate al posto o fermate;
- d.
- persone, merci e oggetti che si trovano in depositi franchi doganali o in locali in cui vi sono valori;
- e.
- persone e veicoli osservati in segreto secondo l’articolo 128a.
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Art. 110g Interfacce 88
1 I sistemi d’informazione di cui agli articoli 110a–110f possono essere collegati tra loro e con altri sistemi d’informazione dell’UDSC in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d’accesso di verificare con un’unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d’informazione. 2 Il collegamento dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 110a–110f con altri sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale ai quali l’UDSC ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.
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Art. 110h Piattaforme di analisi 89
1 Per i sistemi d’informazione dell’UDSC è possibile realizzare piattaforme di analisi. Una piattaforma di analisi si compone di una piattaforma di analisi sommaria e di una piattaforma di analisi dettagliata. 2 La piattaforma di analisi sommaria serve al trattamento, all’interpretazione e alla conservazione dei dati. 3 La piattaforma di analisi dettagliata contiene strumenti tecnici speciali, come aiuti per l’analisi e la visualizzazione, nonché filtri. Essa serve per l’interpretazione dettagliata dei dati.
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Art. 111 Altri sistemi d’informazione
1 Nell’adempimento dei suoi compiti, l’UDSC può elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Esso deve utilizzare i dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. 2 Nell’adempimento dei suoi compiti l’UDSC può altresì procurarsi dati provenienti dai sistemi d’informazione degli aerodromi doganali, dei depositi doganali aperti, dei depositi per merci di gran consumo nonché dei depositi franchi doganali.
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Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1 L’UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell’esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato:90 - a.
- indicazioni concernenti l’identità di persone;
- b.
- indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi;
- c.91
- indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell’UDSC;
- d
- indicazioni concernenti l’introduzione, l’importazione e l’esportazione di merci;
- e.
- indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale;
- f.
- indicazioni concernenti passaggi del confine;
- g.
- indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone.
3 I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall’UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all’UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’incarico. 4 L’UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l’esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare: - a.
- dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere;
- b.92
- ...
- c.
- dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 6 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell’UDSC. È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1 LPD93.94 90 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 91 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 92 Abrogata dal’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 93 RS 235.1 94 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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Art. 113 Comunicazione di dati ad autorità estere 95
L’UDSC può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, ad autorità di altri Stati nonché a organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda. 95 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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