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Art. 61 Statuto giuridico
1 L’INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L’INSAI è iscritto nel registro di commercio.123 2 Esso pratica l’assicurazione secondo il principio della mutualità. 3 L’INSAI soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull’organizzazione dell’INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.124 123 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 124 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 62 Organi 125
Gli organi dell’INSAI sono: - a.
- il consiglio dell’INSAI;
- b.
- la direzione;
- c.
- l’ufficio di revisione.
125 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 63 Consiglio dell’INSAI 126
1 Il consiglio dell’INSAI si compone di: - a.
- sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l’INSAI;
- b.
- sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l’INSAI;
- c.
- otto rappresentanti della Confederazione.
2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell’INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell’INSAI. 3 L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000127 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio dell’INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell’INSAI. 4 I membri del consiglio dell’INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono 70 anni. 5 Il consiglio dell’INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell’INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti: - a.
- definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell’INSAI;
- b.
- adotta il regolamento sull’organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale;
- c.
- emana il regolamento del personale;
- d.
- approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi;
- e.
- nomina e revoca l’ufficio di revisione;
- f.
- adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull’impiego delle eccedenze dei ricavi;
- g.
- nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente;
- h.
- adotta il preventivo per le spese d’esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità;
- i.
- organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l’attuario responsabile;
- k.
- esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l’osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale;
- l.
- garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata;
- m.
- dà discarico alla direzione.
6 La commissione del consiglio dell’INSAI prepara gli affari all’attenzione del consiglio dell’INSAI. Il consiglio dell’INSAI può, nel regolamento sull’organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell’INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g–m. Gli altri compiti del consiglio dell’INSAI non sono delegabili.
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Art. 64 Direzione 128
1 La direzione gestisce le attività dell’INSAI e lo rappresenta verso terzi; può inoltre designare procuratori e altri mandatari. 2 I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell’INSAI. I membri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)129. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers130 si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.
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Art. 64a Obbligo di diligenza e di fedeltà 131
1 I membri del consiglio dell’INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell’INSAI in buona fede. Il consiglio dell’INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi dell’INSAI e impedire conflitti d’interesse. 2 Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi dell’INSAI dichiarano all’organo di nomina le loro relazioni d’interesse. 3 Durante la loro permanenza nel consiglio dell’INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse. 4 Il consiglio dell’INSAI informa sulle relazioni d’interesse dei suoi membri nel rapporto annuale. 131 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 64b Ufficio di revisione 132
1 L’INSAI fa verificare il suo conto annuale dall’ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO133. L’ufficio di revisione controlla inoltre l’osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all’articolo 90. 2 L’ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni al massimo. Il suo mandato è rinnovabile.
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Art. 64c Responsabilità 134
1 I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all’INSAI. 2 Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.135 3 Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell’INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili. 134 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). 135 Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
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Art. 65 Presentazione dei conti 136
1 I conti dell’INSAI presentano lo stato patrimoniale e finanziario nonché i risultati d’esercizio per settore d’attività. 2 La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali. 3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate. 136 Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
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Art. 65a Attuario responsabile 137
1 Gli articoli 23 e 24 della legge del 17 dicembre 2004138 sulla sorveglianza degli assicuratori si applicano alla funzione e ai compiti dell’attuario responsabile. 2 Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive sui compiti dell’attuario responsabile e sul contenuto del rapporto emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.
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Art. 65b Personale 139
1 Il personale dell’INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO140. 2 Il consiglio dell’INSAI fissa rimunerazione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L’articolo 6a capoversi 1–5 LPers141 si applica per analogia. 3 Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell’INSAI.
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Art. 65c Imposte 142
Fatto salvo l’articolo 80 LPGA143, le prestazioni commerciali fornite dall’INSAI sono imponibili.
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Art. 66 Settore di competenza 144
1 Sono assicurati d’obbligo presso l’INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: - a.
- aziende industriali a norma dell’articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964145 sul lavoro (LL);
- b.
- aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture;
- c.
- aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo;
- d.
- aziende forestali;
- e.
- aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:
- 1.
- negozi di ottica,
- 2.
- bigiotterie e gioiellerie,
- 3.
- negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,
- 4.
- negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,
- 5.
- negozi di decorazione d’interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;146
- f.
- aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1);
- g.
- aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all’industria dei trasporti;
- h.
- aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici;
- i.
- macelli con installazioni meccaniche;
- k.
- aziende per la fabbricazione di bevande;
- l.
- aziende di distribuzione d’elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque;
- m.
- aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;
- n.
- laboratori d’apprendistato e protetti;
- o.
- aziende di lavoro temporaneo;
- p.
- amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;
- q.
- servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b–m.
2 Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all’assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d’attività dell’INSAI in relazione ai lavoratori: - a.
- di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all’assicurazione obbligatoria;
- b.
- di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1;
- c.
- di aziende miste;
- d.
- alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso147 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un’azienda.
3 Il Consiglio federale può dispensare dall’obbligo di assicurarsi presso l’INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un’associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l’esistenza e l’efficienza dell’istituto d’assicurazione. 3bis I disoccupati sono assicurati presso l’INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.148 3ter Le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l’INSAI.149 4 L’INSAI gestisce l’assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d’obbligo presso l’istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell’impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l’INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. 144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 145RS 822.11 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 147RU 1982 2096 148 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). 149 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021705; FF 20172191).
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Art. 67 Gestione dell’assicurazione militare 150
1 Se, in virtù dell’articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992151 sull’assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell’assicurazione militare, l’INSAI gestisce l’assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con contabilità separata. 2 L’INSAI organizza l’assicurazione militare in modo ch’essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l’allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l’articolo 77 LPGA152.
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Art. 67a Attività accessorie 153
1 Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può: - a.
- gestire cliniche di riabilitazione;
- b.
- occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
- c.
- sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
- d.
- offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.
2 Le attività accessorie devono essere: - a.
- compatibili con i compiti sovrani dell’INSAI nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
- b.
- finanziariamente autosufficienti.
3 Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO154 nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti. 4 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI.
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