1 Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale.
2 Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a scarpata conformemente all’articolo 56 o assicurati da ulteriori provvedimenti adeguati.
3 Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare:
- a.
- almeno 40 cm più del diametro esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti); e
- b.
- almeno 60 cm, a partire da una profondità di scavo di 1 m.
4 La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della costruzione.
5 In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev’essere di almeno 1,0 m.
6 I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo per nessuno.
7 Le scale a pioli e a gradini installate nei pozzi e negli scavi di fondazione devono essere interrotte da pianerottoli intermedi distanti al massimo 5 m in linea verticale. Le scale a pioli devono essere disposte in modo da non continuare mai lungo lo stesso corso.
8 Per evitare di oltrepassare il ciglio di scavi, fosse, pozzi o scarpate, in prossimità delle vie di circolazione e dei punti di scarico dei materiali occorre adottare le misure necessarie, in particolare limitare la velocità e regolare la circolazione in modo adeguato con cartelli, sbarramenti, delimitatori della corsa dei veicoli.