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Art. 9a Principi delle cure 33
1 L’assicurazione militare garantisce cure sufficienti, di qualità e appropriate degli assicurati a costi il più possibile convenienti. 2 Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l’obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico. 33 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
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Art. 10 Coordinamento con le prestazioni della truppa, della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs), della protezione civile, del servizio civile e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno 34
1 Durante il servizio militare il diritto alla cura nei confronti del servizio medico della truppa prevale sul diritto alla cura nei confronti dell’assicurazione militare. 2 L’assicurazione militare risarcisce le spese per cura medica prestata da personale medico civile e in stabilimenti a cui è ricorso il servizio medico della truppa, il medico responsabile della protezione civile o l’organo competente per il servizio civile, oppure in quelli a cui è ricorso direttamente l’assicurato nei casi urgenti.35 3 L’assicurazione militare risarcisce le spese per visite di accertamento nonché per misure profilattiche durante il servizio o per accertamenti medici effettuati su richiesta di organi delle commissioni per la visita sanitaria. 4 Finché un militare o una persona che presta servizio di protezione civile o servizio civile ha diritto al soldo, a un importo per le piccole spese personali e a indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195236 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione militare è sospeso.37 La perdita d’indennità secondo la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno non è risarcita in caso di licenziamento anticipato dal servizio. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 35Nuovo testo giusta l’appendice 3 n. 8 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685). 36RS 834.1 37Nuovo testo giusta l’appendice 3 n. 8 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685).
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Art. 11 Ospedali, case di cura e centri d’accertamento medico 38
1 Sono considerati ospedali conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all’esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.39 2 Sono considerate case di cura conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura in ambito ospedaliero che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.40 3 Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilità pubblica non compresi nei capoversi 1 e 2, che offrono ricovero, cura e assistenza agli infermi e agli anziani. 4 Sono considerati centri di accertamento medico le istituzioni come quelle dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che effettuano l’accertamento dei provvedimenti medici e professionali necessari per il miglioramento o il mantenimento della capacità lavorativa. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 39 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
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Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori 41
I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47–50a, 53 e 54 dell’ordinanza del 27 giugno 199542 sull’assicurazione malattie, possono praticare anche per l’assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI43) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l’assicurazione militare nel quadro dell’autorizzazione cantonale. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20045081). 42 RS 832.102 43 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176345). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 13 Tariffe 44
1 Per l’approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia: - a.
- l’articolo 43 capoversi 2 e 3 della legge federale del 18 marzo 199445 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- b.
- l’articolo 49 capoversi 1 e 3–6 LAMal.
2 Le tariffe devono essere calcolate secondo criteri economici e occorre considerare una struttura adeguata delle tariffe. La tariffa può coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni. 44 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 45 RS 832.10
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Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni 46
L’ordinanza del 3 luglio 200247 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 22 capoversi 2 e 3 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali. 46 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 47 RS 832.104
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Art. 13b Rimunerazione delle cure ambulatoriali 48
1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale. 2 Il termine per la disdetta di convezioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi. 48 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
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Art. 13c Rimunerazione delle cure ospedaliere 49
1 Per la rimunerazione delle cure ospedaliere, del vitto e dell’alloggio in sala comune di un ospedale l’assicurazione militare stipula convenzioni tariffali e di collaborazione con gli ospedali e conviene importi forfettari. Tali importi sono in funzione delle prestazioni e si basano sulle strutture uniformi, stabilite a livello nazionale. Le tariffe ospedaliere si rifanno alla rimunerazione degli ospedali che forniscono le prestazioni nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. 2 Le parti contrattuali possono convenire che particolari prestazioni diagnostiche o terapeutiche non siano comprese negli importi forfettari, ma siano fatturate separatamente. 3 Le rimunerazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunte al 100 per cento dagli assicuratori. 4 Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi. 49 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
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Art. 14 Coordinamento delle tariffe
1 ...50 2 L’assicurazione militare risarcisce i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti sulla base dell’articolo 52 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199451 sull’assicurazione malattie.52 3 Il DFI può fissare una tariffa per il risarcimento dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione. 4 Gli assicurati che si recano in un ospedale senza convenzione sulle tariffe ricevono rimborsi equivalenti a quelli che sarebbero versati per un ospedale equiparabile sottoposto a una convenzione tariffale. Sono fatti salvi i casi urgenti.53 50 Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 51RS 832.10 52Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 27 giu. 1995 sull’assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3867). 53 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
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Art. 15 Importo massimo del guadagno annuo assicurato in caso di indennità giornaliera e in caso di rendita di invalidità
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 156 560 franchi.54 2 Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell’incapacità al lavoro secondo l’articolo 28 capoverso 3 della legge o del grado d’invalidità secondo l’articolo 16 LPGA.55 54 Nuovo testo giusta l’art. 4 cpv. 2 dell’O AM del 25 nov. 2020 concernente l’adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5443). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).
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Art. 16 Guadagno assicurato in caso d’indennità giornaliera
1 È considerato guadagno assicurato la somma delle prestazioni dovute all’assicurato come rimunerazione di un’attività lucrativa principale o accessoria. È convertito in guadagno annuo e diviso per 365. 2 È considerato guadagno assicurato per i dipendenti il salario al lordo dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali. I contributi del datore di lavoro non sono considerati. 3 È considerato guadagno assicurato per gli indipendenti il reddito netto aziendale, che nella contabilità commerciale risulta dal bilancio di esercizio e negli altri casi dal reddito lordo detratti i costi di produzione e, se del caso, gli ammortamenti, le perdite e le riserve. Se il reddito netto, segnatamente nella fase di costituzione dell’impresa, è eccessivamente basso, è considerato guadagno assicurato il valore obiettivo della prestazione di lavoro prodotta per l’impresa dall’assicurato. 4 Fatta eccezione per gli assegni familiari secondo la legge del 24 marzo 200656 sugli assegni familiari le indennità supplementari regolari come quelle per ore supplementari, lavoro domenicale, notturno o a turni, l’indennità supplementare di rischio e l’indennità di residenza sono considerate. I redditi in natura e i costi sono valutati secondo i prontuari valevoli in materia fiscale.57 5 È considerato guadagno assicurato per le persone che sono a casa, i figli che collaborano all’economia domestica o nell’impresa familiare senza un salario normale, il salario che dovrebbe essere pagato a un lavoratore estraneo per la stessa attività in seno alla famiglia in questione. 6 Per i contadini indipendenti, il guadagno assicurato è fissato di regola secondo valori determinati sulla base della superficie utile nonché della situazione geografica dell’azienda (montagna o pianura) e dello stato del bestiame. 56 RS 836.2 57 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
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Art. 17 Guadagno annuo assicurato in caso di rendite d’invalidità
Le disposizioni dell’articolo 16 sono applicabili per analogia per la determinazione della perdita di guadagno annuo presumibile per fissare la rendita d’invalidità.
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Art. 18 Diritto all’indennità giornaliera la domenica, i giorni festivi e durante le vacanze
L’indennità giornaliera è versata per tutti i giorni dell’anno, inclusi la domenica e i giorni festivi come pure i giorni di vacanza, finché l’incapacità al lavoro è attestata.
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Art. 19 Contributi dei dipendenti alle assicurazioni sociali
1 Il datore di lavoro, se versa all’assicurato l’indennità giornaliera o la compensa nel salario, deve includerla nel conteggio per la competente Cassa di compensazione, come se fosse un elemento del salario determinante secondo l’AVS. L’assicurazione militare risarcisce al datore di lavoro, insieme all’indennità giornaliera, i contributi del datore di lavoro e del lavoratore inerenti a quest’ultima per l’AVS, l’assicurazione per l’invalidità, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e l’assicurazione contro la disoccupazione.58 2 Se, in via eccezionale, l’indennità giornaliera è versata direttamente all’assicurato, l’assicurazione militare versa i contributi del datore di lavoro e del lavoratore alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.59 3 Gli articoli 6quater e 34d dell’ordinanza del 31 ottobre 194760 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e il salario di poco conto non sono applicabili.61 58 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055645). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 20055645). 60 RS 831.101 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5189).
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Art. 20 Contributi alle assicurazioni sociali per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa
1 I contributi del datore di lavoro e del lavoratore dovuti all’AVS, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordinamento dell’indennità di perdita di guadagno per un lavoratore indipendente o una persona che non esercita un’attività lucrativa sono calcolati al tasso valevole per i salariati. L’assicurazione militare versa tali contributi alla Cassa federale di compensazione e li conteggia con quest’ultima.62 2 Le disposizioni dell’articolo 6quater e dell’articolo 19 OAVS63 concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le rimunerazioni di scarsa importanza provenienti da un’attività accessoria non sono applicabili.64 62 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). 63 RS 831.101 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).
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Art. 21 Deduzioni in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell’assicurazione militare
1 La deduzione in caso di ricovero temporaneo in uno stabilimento ospedaliero, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione (esclusi il giorno d’entrata e d’uscita) ammonta, per giorno di soggiorno, al: - a.
- 20 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 20 franchi per persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza;
- b.
- 10 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 10 franchi per i coniugati e per le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.
2 La deduzione in caso di ricovero prolungato in uno stabilimento ospedaliero, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al: - a.
- 40 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 40 franchi per le persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza;
- b.
- 30 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 30 franchi per i coniugati e le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.
3 Per i coniugati o le persone sole, che devono provvedere a ragazzi minorenni o in formazione, non viene effettuata nessuna deduzione.
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Art. 22 Consultazione delle istituzioni d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità 65
L’assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni dell’assicurazione per l’invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e professionale per accertare la capacità d’integrazione nonché per eseguire e coordinare i provvedimenti d’integrazione professionale. 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2637).
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Art. 23 Rendite per un tempo determinato o indeterminato
1 Le rendite d’invalidità sono assegnate per un tempo determinato qualora il grado dell’invalidità non possa essere valutato in modo attendibile e permanente a causa dell’instabilità dell’affezione o delle condizioni di lavoro. 2 Se la rendita insorge dopo che l’assicurato ha raggiunto l’età della rendita AVS, l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.
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Art. 24 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
1 L’anno in cui le rendite sono state assegnate per l’ultima volta con decisione scondo l’articolo 49 LPGA (anno determinante) è determinante per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’articolo 43 della legge.66 2 Le rendite sono adeguate in funzione dell’evoluzione percentuale dell’indice dei salari nominali e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per i beneficiari di una rendita secondo l’anno determinante. 3 Le rendite assegnate per un tempo indeterminato, che sono state calcolate sulla base dell’importo massimo del guadagno annuo assicurato, sono adeguate in funzione del guadagno che sarebbe determinante se non fosse considerato il guadagno massimo. 4 Le rendite fissate per un tempo determinato non vengono adeguate. 5 Tutte le rendite che non sono adeguate e che finora erano calcolate sull’importo massimo del guadagno annuo assicurato sono ricalcolate sul guadagno annuo che avrebbe dovuto servire da base per la determinazione della rendita senza considerare il guadagno massimo assicurato. 6 Il nuovo importo massimo del guadagno annuo assicurato va tutt’al più considerato per tutte le rendite. 7 La comunicazione dell’adeguamento delle rendite avviene con una procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA.67 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937).
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Art. 25 Determinazione di rendite per menomazione dell’integrità
1 Vi è una rilevante menomazione dell’integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista.68 2 L’importo minimo per una rendita per menomazione dell’integrità ammonta al 2,5 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l’articolo 49 capoverso 4 della legge. Le rendite per menomazione dell’integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell’integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite. 3 In caso di menomazioni multiple dell’integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell’integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell’integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell’integrità ammonta al 100 per cento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883).
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Art. 26 Importo annuo delle rendite e valore annuo della rendita
1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 20 940 franchi.69 La rendita annua risulta dall’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell’integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione. 2 L’adeguamento dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità secondo l’articolo 49 capoverso 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all’adeguamento delle rendite secondo l’articolo 43 della legge. 69 Nuovo testo giusta l’art. 7 dell’O AM del 29 ott. 2008 concernente l’adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085193).
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Art. 27 Riscatto della rendita per menomazione dell’integrità
Il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi sull’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al momento dell’emanazione della decisione. Se una rendita è concessa retroattivamente, le quote mensili della rendita devono essere pagate successivamente.
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Art. 28 Visita medica prima del reclutamento
1 Gli organi militari competenti rendono attenti i reclutandi al momento dell’informazione preliminare o alla giornata informativa che, prima delle giornate di reclutamento, possono sottoporsi a una visita medica a carico dell’assicurazione militare ai sensi dell’articolo 63 della legge.70 2 Chiunque desidera sottoporsi a una tale visita deve inviare una domanda scritta alla Sanità militare della BLEs.71 3 La Sanità militare della BLEs decide in merito alla domanda e determina tipo ed entità della visita medica.72 70 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 7 dell’O del 10 apr. 2002 sul reclutamento, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 723). 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).
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