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Art. 22 Obbligo di autorizzazione
1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. 2 ...8 8 Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 23 Obbligo di annunciarsi 9
1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196011 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201212 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L’autorità cantonale competente iscrive l’annuncio nel registro.13 2 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la psicoterapia, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente. Quest’ultima iscrive l’annuncio nel registro.14 9 Nuovo testo giusta l’art. 8 n. 2 della LF del 14 dic. 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2417; FF 2012 3915). 10 RS 0.142.112.681 11 RS 0.632.31 12 RS 935.01 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 24 Condizioni d’autorizzazione
1 L’autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: - a.
- possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia;
- b.
- è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione;
- c.15
- padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione.
2 Chi dispone dell’autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone. 15 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 25 Restrizione dell’autorizzazione e oneri 16
I Cantoni possono prevedere che l’autorizzazione di esercitare la professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario per garantire un’assistenza psicoterapeutica di qualità elevata. 16 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 26 Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.
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Art. 27 Obblighi professionali
Chi esercita la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:17 - a.
- esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
- b.
- approfondire, estendere e migliorare le proprie competenze mediante l’aggiornamento permanente;
- c.
- tutelare i diritti dei propri clienti e pazienti;
- d.
- praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all’interesse generale, non ingannevole né invadente;
- e.
- osservare il segreto professionale conformemente alle prescrizioni pertinenti;
- f.18
- concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l’esercizio dell’attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato.
17 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).
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Art. 28 Autorità cantonale di vigilanza
1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano, sul suo territorio, la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale. 2 L’autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.
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Art. 29 Assistenza amministrativa
Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali annunciano senza indugio alla competente autorità di vigilanza cantonale i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.
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Art. 30 Misure disciplinari
1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari: - a.
- un avvertimento;
- b.
- un ammonimento;
- c.
- una multa fino a 20 000 franchi;
- d.
- un divieto di durata limitata a sei anni al massimo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale;
- e.
- un divieto definitivo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.
2 Per la violazione dell’obbligo professionale di cui all’articolo 27 lettera b possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari previste nel capoverso 1 lettere a–c. 3 Il divieto di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa. 4 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione di esercitare la professione, vincolarla a oneri o sospenderla provvisoriamente. 5 Sono fatte salve le disposizioni penali.
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Art. 31 Procedimento disciplinare in un altro Cantone
1 L’autorità di vigilanza di un Cantone che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza del Cantone in questione. 2 Se intende vietare al titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale, essa sente l’autorità di vigilanza del Cantone in questione.
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Art. 32 Effetti del divieto di esercitare la professione
1 Il divieto di esercitare la professione si applica su tutto il territorio svizzero. 2 Esso invalida ogni autorizzazione di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.
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Art. 33 Prescrizione
1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati. 2 Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o dal giudice19 in merito ai fatti contestati interrompe il decorso della prescrizione. 3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati. 4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale. 5 L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare. 19 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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